Sentenza n. 937/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e comunicazione negativa sull'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia per motivi di studio e iscritta a un corso di laurea triennale, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura, fondato sul mancato conseguimento del numero minimo di verifiche di profitto previsto dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. La studentessa aveva maturato 38 crediti su 180 e, negli anni accademici considerati, aveva superato rispettivamente due, zero, una e una verifica di profitto. Ha dedotto che l'Amministrazione non avesse applicato la deroga prevista per gravi motivi di salute o di forza maggiore, nonostante la documentazione sanitaria prodotta in sede di riesame, attestante un episodio depressivo maggiore e un disturbo ansioso-depressivo con ricadute negative sul rendimento universitario. Ha inoltre denunciato la violazione dei principi di proporzionalità e leale collaborazione, evidenziando la prosecuzione degli studi, l'iscrizione all'anno accademico in corso, la partecipazione a esami e il possesso degli ulteriori requisiti relativi alla copertura sanitaria e all'alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto idonea e attendibile la documentazione proveniente dal Centro di Salute Mentale e dall'Amministrazione sanitaria, dalla quale risultava che la patologia, insorta dopo il trasferimento in Italia, aveva compromesso il rendimento negli studi. Tali elementi integravano i gravi motivi di salute richiesti dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 per l'applicazione della deroga. Il Collegio ha rilevato che un'interpretazione rigida della disposizione, tale da imporre comunque almeno un esame per ciascun anno accademico anche quando la patologia abbia completamente compromesso la capacità di sostenere esami, potrebbe risultare irragionevole e sollevare dubbi di legittimità costituzionale. Ha quindi adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il mancato superamento di esami nell'anno accademico 2022/2023, proprio quello maggiormente inciso dalla patologia, non impedisse l'applicazione della deroga. L'Amministrazione dovrà rideterminarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, tenendo conto della documentazione sanitaria e dei criteri indicati dal giudice. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio
La deroga per gravi motivi di salute deve essere applicata in modo costituzionalmente orientato e non può essere esclusa per il solo fatto che, nell'anno maggiormente inciso dalla patologia, lo studente non abbia superato neppure una verifica, quando il nesso tra la malattia e l'assenza di esami sia adeguatamente documentato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Questura aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo; la sentenza non fonda tuttavia la decisione su una specifica violazione di tale disposizione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- La deroga ai requisiti di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, prevista in presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati, deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato.
- Quando una patologia grave abbia ragionevolmente compromesso per un intero anno accademico la capacità dello studente di sostenere esami, il mancato superamento anche di una sola verifica in quell'anno non impedisce, di per sé, l'applicazione della deroga prevista per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.
- La documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche o dall'amministrazione sanitaria, ove descriva la patologia e il suo concreto impatto sul rendimento universitario, può integrare la prova dei gravi motivi di salute richiesti per la deroga.
- Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l'Amministrazione deve considerare concretamente il nesso tra la condizione di salute documentata e il mancato conseguimento dei requisiti di profitto, evitando un'applicazione meramente automatica e irragionevole della soglia numerica degli esami.
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