Cassazione Penale, Sentenza n. 41762/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2015 per un imponibile/IVA non dichiarata di euro 191.169,88. Il ricorrente lamentava mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico): sosteneva che la Corte di appello si era limitata a escludere l'errore scusabile ma non aveva valutato se fosse provato il dolo richiesto dalla norma, rilevando elementi a favore dell'assenza di volontà di evadere (collaborazione processuale, presentazione di documentazione, comunicazione IVA del 26/02/2016, ragioni economiche della società e mancato pagamento delle fatture). Il ricorrente richiamava anche la giurisprudenza n. 44170/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto in primo luogo che le doglianze così formulate in cassazione non corrispondessero ai motivi effettivamente svolti in appello, per cui non potevano essere dedotte in sede di legittimità. Ha poi esaminato il merito richiamando il principio secondo cui il dolo specifico di evasione nell'omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'ammontare del tributo; nella specie la Corte territoriale aveva correttamente rilevato l'emissione di fatture per complessivi euro 868.945,00, il pagamento parziale e l'omesso storno, nonché l'obbligo dichiarativo sorto con l'emissione delle fatture indipendentemente dal pagamento. Le affermazioni difensive sulla mancata obbligatorietà della dichiarazione per via del mancato pagamento non sono risultate idonee a escludere la finalità evasiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, equamente determinata in euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà di incremento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione IVA richiede il dolo specifico di evasione; tale dolo può desumersi dall'entità del superamento della soglia di punibilità insieme alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta; altresì anche nella forma del dolo eventuale.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese e la possibilità di disporre il pagamento a favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente, nei casi previsti, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; applicata qui per incrementare la somma da versare alla Cassa delle ammende considerata l'inammissibilità del ricorso.
art. 609 c.p.p., comma 1
Delimita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi di ricorso proposti, richiamando il principio che la Corte di Cassazione non può esaminare questioni non dedotte nei motivi di impugnazione.
art. 606 c.p.p., comma 3
Stabilisce la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate in appello; funziona da limite alla possibilità di sollevare nuovi motivi in cassazione.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiama l'obbligo, nei motivi di impugnazione, di indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione; usato per sottolineare i requisiti formali dei motivi di cassazione.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Analogamente richiede la specificità delle ragioni e degli elementi nei motivi di appello, partecipando al quadro che impedisce di introdurre in cassazione questioni non trattate in appello.
Massime di principio
- In cassazione non sono esaminabili questioni che non siano state effettivamente dedotte in appello: chi impugna deve formulare i motivi in modo corrispondente già in sede di gravame, altrimenti la questione si considera non dedotta.
- Nel reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico richiesto può essere desunto dall'entità dell'omissione rispetto alla soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'ammontare del tributo; talvolta la forma del dolo eventuale è sufficiente.
- L'obbligo dichiarativo IVA nasce con l'emissione della fattura indipendentemente dall'effettivo pagamento: la convinzione erronea di non dover dichiarare in ragione del mancato incasso non esclude automaticamente la responsabilità penale.
- Elementi di difficoltà economica dell'impresa, la presentazione tardiva della dichiarazione o la collaborazione processuale possono essere valutati dal giudice ma non bastano a escludere il dolo se gli elementi oggettivi dimostrano la volontà (o la prevedibilità volontaria) di evadere.
- Il mancato rispetto dei requisiti di specificità nella formulazione dei motivi d'impugnazione espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e sanzione alla Cassa delle ammende, anche incrementata).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, occorre: a) sollevare espressamente e dettagliatamente in appello la questione sul dolo specifico; b) produrre elementi probatori diretti o indiziari sull'assenza di consapevolezza dell'ammontare del tributo; c) argomentare con riferimento alla normativa che vincola l'obbligo dichiarativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →