Sentenza n. 8099/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della graduatoria regionale di merito del vincitore della procedura concorsuale indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AN55-Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (Violoncello) per la Regione Lazio, approvata con il Decreto del Direttore Generale del U.S.R. per il Lazio, Prot. n. 328 del 20 marzo 2025, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso nella suddetta graduatoria quale candidato vincitore (pur avendo diritto ad un punteggio totale di 237,75 di cui: punti 12,50 per il titolo di accesso – e non punti 0 erroneamente attribuiti –, punti 90 per la prova scritta , punti 98 per la media tra prova pratica e prova orale, e punti 37,25 per gli altri titoli correttamente valutati); - di successive eventuali rettifiche nella parte in cui non includono l’odierno ricorrente quale vincitore del concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, tra cui eventuali ed ulteriori provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all’approvazione della graduatoria di merito, dei provvedimenti di scorrimento della stessa, di assegnazione delle sedi e di stipula dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente e, ove e se lesivi, degli interessi del ricorrente, del D.M. 205 del 2023 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia formalmente effettuata dal ricorrente secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla graduatoria e al punteggio concorsuale. In considerazione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.
Atto impugnato: Graduatoria regionale di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso AN55-Strumento Musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso tra i vincitori per erronea attribuzione del punteggio relativo al titolo di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria regionale di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, deducendo la propria mancata inclusione tra i vincitori nonostante l'asserita spettanza di un punteggio complessivo di 237,75 punti. In particolare, contestava l'attribuzione di zero punti, anziché 12,50, per il titolo di accesso, sostenendo che il punteggio corretto avrebbe dovuto comprendere anche i punteggi relativi alla prova scritta, alla media tra prova pratica e prova orale e agli ulteriori titoli. Erano inoltre impugnati gli eventuali atti successivi di rettifica, scorrimento, assegnazione delle sedi e stipula dei contratti, nonché gli atti presupposti e consequenziali, nei limiti della loro lesività. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato e depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice con la pronuncia definitiva.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere effettuata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto formalmente valido l'atto di rinuncia notificato e depositato dal ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, quando sia formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- In presenza di una rinuncia formalmente valida, il giudice definisce il giudizio prendendo atto della rinuncia e dichiarandone l'estinzione; la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione in ragione delle peculiarità della vicenda.
Come è indicizzato
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