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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31792/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda di una persona di nazionalità nigeriana diretta ad ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro il decreto del Tribunale. Nel giudizio di legittimità la Corte non è entrata nel merito delle doglianze, perché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale: nell'atto a margine del ricorso la data di rilascio era indicata, ma il difensore non aveva certificato in modo espresso che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2022, che ha ritenuto conforme a Costituzione tale disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale allegata al ricorso non rispettasse il requisito di specialità previsto per i ricorsi nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, perché mancava la certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Non essendovi attività difensiva del Ministero intimato, la Corte ha escluso la statuizione sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    Per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale la procura speciale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio, anche con un'unica sottoscrizione che attesti sia l'autenticità della firma sia la posteriorità della data.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina generale del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore di specialità.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte costituzionale è richiamata per avere ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di certificazione della data della procura speciale previsto dall'art. 35-bis, comma 13.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE

    Sono richiamati nel giudizio di costituzionalità quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati nel giudizio di costituzionalità quale parametro sovranazionale rilevante.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Sono richiamati nel giudizio di costituzionalità quale parametro convenzionale rilevante.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente che la data del suo rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, costituisce un requisito autonomo e speciale rispetto alla disciplina generale della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c.; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il Ministero intimato non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

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