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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Brattoli era stato condannato per guida nonostante la revoca della patente conseguente all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il punto controverso era se il decreto applicativo della misura di prevenzione fosse divenuto definitivo alla data dell'accertamento: la difesa ha contestato la sussistenza del reato perché, ai sensi dell'art. 73 d.lvo 159/2011, la fattispecie penale opera solo quando la condotta sia posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la non definitività, confermando la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato la lettera dell'art. 73 d.lvo 159/2011 in senso restrittivo: il reato sussiste solo se la guida avviene dopo che la misura di prevenzione è stata applicata con provvedimento definitivo. La provvisoria esecutività del decreto applicativo e l'assenza di effetto sospensivo dell'appello non rilevano ai fini della responsabilità penale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lvo 159/2011

    "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rilevanza penale della guida dopo la revoca della patente richiede l'esistenza di un provvedimento di misura di prevenzione personale divenuto definitivo; la mera efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per integrare il reato previsto dall'art. 73 d.lvo 159/2011 è necessario che la misura di prevenzione personale sia stata applicata con provvedimento definitivo; la non definitività esclude la rilevanza penale.
  • La provvisoria esecutività di un decreto di applicazione della misura di prevenzione non vale, di per sé, a fondare la responsabilità penale: serve prova della definitività.
  • In assenza di un provvedimento definitivo, la condotta di guida senza patente resta, di norma, nella sfera della sanzione amministrativa e non in quella penale prevista dall'art. 73.
  • Chi procede all'accertamento e procura di pubblico ministero deve verificare e documentare la definitività del provvedimento di prevenzione quando intende contestare il reato di cui all'art. 73.
  • Se il requisito della definitività manca, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
  • In contestazioni analoghe il giudice deve interpretare rigorosamente la norma penale che condiziona la rilevanza penale all'esistenza di un provvedimento definitivo, evitando di estendere la fattispecie a situazioni di efficacia meramente provvisoria.

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