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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, emessa in data 23 ottobre 2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 4745/2024, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.034,95, oltre accessori, per la Retribuzione Professionale Docenti relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero il 17 aprile 2025; il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 25 settembre 2025. Alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, il 30 ottobre 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, scaduto il 16 agosto 2025. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare specificamente la domanda né documentare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accertato l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento di tutte le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, assegnando ulteriori 90 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nel caso concreto scaduto il 16 agosto 2025.

Massime di principio

  • L'inerzia di una pubblica amministrazione nell'adempimento di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato integra i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, quando il titolo sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della sentenza definitiva, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di accertare l'obbligo conformativo dell'Amministrazione; la costituzione formale dell'Amministrazione, priva della prova dell'avvenuto adempimento, non esclude la persistente inerzia.
  • In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato entro il termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della decisione.
  • L'accoglimento del ricorso per ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente alla rifusione delle spese del relativo giudizio, salva la liquidazione secondo il valore della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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