Cassazione Penale, Ordinanza n. 11454/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era formulata in termini generici e privi di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. Sosteneva, in sintesi, che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare gli elementi di prova secondo i criteri normativi richiesti e dimostrare perché le risultanze processuali non consentissero una lettura alternativa rispetto a quella colpevolista. Chiedeva quindi l'annullamento con rinvio per un nuovo esame del processo da parte di altro giudice, fondato su fatti certi e non su mere convinzioni del giudice o degli inquirenti. Il ricorso è stato ritenuto generico e aspecifico, perché non si confrontava in modo adeguato con le ragioni della sentenza impugnata e non esponeva in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione della prova deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica al convincimento del giudice di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in astratto la valutazione della prova senza indicare puntualmente quali passaggi della motivazione impugnata siano erronei o illogici.
- La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata integra aspecificità del gravame e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito, se non attraverso censure specifiche e argomentate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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