Cassazione Penale, Sentenza n. 24093/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello di Messina. Il difensore deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 168 cod. pen. per la revoca: i «precedenti» richiamati non erano adeguatamente individuati e non costituivano reali cause di revoca (alcuni fatti erano successivi al reato principale e quindi non potevano essere considerati precedenti; altri erano contravvenzioni sanzionate solo con pena pecuniaria; alcune sentenze erano divenute definitive in data successiva), e la cumulazione delle pene non superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della revoca della sospensione condizionale della pena, ritenendo la motivazione della Corte di appello carente e generica poiché si è limitata a richiamare i "precedenti" senza indicarli e senza spiegare in quale errore fosse incorso il giudice di primo grado. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata soltanto quanto alla revoca del beneficio e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio esclusivamente su questo punto; per il resto la pronuncia di merito resta confermata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma 1, nn. 1 e 2
La revoca della sospensione condizionale della pena richiede l'indicazione dei precisi presupposti normativi: il giudice deve motivare quale precedente o comportamento abbia determinato la revoca. Una mera menzione generica ai "precedenti" è insufficiente.
art. 163 cod. pen.
Rilevanza del criterio di cumulazione delle pene per valutare l'incidenza di precedenti: le pene precedenti, anche se pecuniarie, vanno valutate rispetto ai limiti previsti dall'art. 163 per la determinazione degli effetti dei precedenti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza o l'apparente motivazione integra violazione di legge quando impedisce di capire i presupposti della decisione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso originario (contestazione di violazione di legge), indicata fra le disposizioni poste a base del motivo; tuttavia la Corte di cassazione ha fondato la decisione soprattutto sulla carenza motivazionale ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere motivata puntualmente: il giudice deve indicare i singoli "precedenti" o comportamenti che giustificano la revoca e il nesso normativo con l'art. 168 cod. pen.
- Non possono essere considerati "precedenti" fatti commessi dopo il reato per il quale era stata concessa la sospensione; occorre verificare la temporalità e la definitività delle sentenze richiamate.
- I reati contravvenzionali sanzionati con sola pena pecuniaria vanno valutati rispetto ai limiti di cumulazione delle pene (art. 163 c.p.) prima di incidere sul beneficio della sospensione.
- Una motivazione generica o meramente apparente integra violazione di legge e può determinare l'annullamento della decisione di merito da parte della Cassazione, con rinvio per un nuovo esame.
- In casi analoghi è opportuno contestare specificamente l'assenza di indicazione dei precedenti e chiedere che il giudice di merito espliciti quali fatti e quali norme abbiano portato alla revoca del beneficio.
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