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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Piemonte che aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento per IVA (per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, mancanza di p.v.c. e mancato contraddittorio) e aveva ritenuto, per IRES e IRAP, che le operazioni di acquisto, ristrutturazione e vendita di sei unità abitative non costituissero esercizio abituale di impresa. In Cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio previsto dall'art. 12 L. 212/2000 (con richiamo alla giurisprudenza comunitaria C-129/13 Kamino) relativamente all'IVA; 2) errata qualificazione della natura imprenditoriale dell'attività ai fini delle imposte dirette (violazione art. 55 TUIR e art. 39 DPR n. 600/1973).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Sul primo motivo ha ritenuto che la C.T.R. avesse erroneamente annullato l'accertamento IVA: nei cd. accertamenti "a tavolino" non è sempre necessaria la redazione di un verbale di chiusura (p.v.c.) con conseguente decorrenza del termine dilatorio, e comunque l'obbligo del contraddittorio preventivo, pur sussistente per tributi armonizzati come l'IVA, produce annullamento solo se il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e che sono state impedite; nel caso di specie la contribuente non ha indicato difese concrete idonee a modificare l'esito dell'accertamento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse errato nel valutare l'assenza di abitualità: la normativa tributaria considera imprenditoriale anche l'esercizio per professione abituale, non necessariamente organizzato secondo i canoni civilistici, e un singolo affare complesso (acquisto, ristrutturazione e vendita di più unità) può configurare attività di impresa. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.G.T. di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per riesaminare le questioni, compresa quella sulla qualificazione dell'attività e liquidare le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Prevede, in caso di verifiche fiscali, l'obbligo di redazione del verbale di chiusura e il conseguente termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso; la Corte chiarisce che tale formalità non è sempre necessaria negli accertamenti "a tavolino" e che l'eventuale violazione incide sull'atto solo se il contribuente dimostra concretamente le difese impedite dal mancato contraddittorio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 1

    Definisce la nozione ai fini IVA dell'esercizio per professione abituale di attività; la Corte applica il principio che, ai fini tributari, l'esercizio di impresa si valuta in termini di abitualità e rilevanza economica, prescindendo dal requisito organizzativo civilistico.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 55

    Norma sulla qualificazione fiscale dell'attività d'impresa ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ricorda che la nozione fiscale di impresa (esercizio per professione abituale) è più ampia di quella civilistica e può ricomprendere anche un unico affare complesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Norma procedurale collegata agli accertamenti e alle verifiche fiscali; richiamata come parametro di legittimità degli atti impositivi e delle relative motivazioni.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-129/13 (Kamino)

    Riferimento giurisprudenziale sul contraddittorio in materia di IVA; la Corte di Cassazione tiene conto del principio comunitario ma precisa l'onere probatorio del contribuente nel dimostrare il pregiudizio derivante dal mancato contraddittorio.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivi di cassazione)

    Fondamento giuridico del ricorso per violazione di norme di diritto; la Corte ha accolto i motivi di legittimità riferiti a violazioni di legge e di corretta applicazione delle norme tributarie.

Massime di principio

  • Nei controlli "a tavolino" non è sempre necessaria la redazione del verbale di chiusura (p.v.c.) e il conseguente termine dilatorio: l'assenza formale del p.v.c. non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati (es. IVA), ma la sua violazione invalida l'atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese non ha potuto svolgere e che tali difese avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • La nozione fiscale di impresa (ai fini di IVA, IRES, IRAP) è più ampia di quella civilistica: conta l'abitualità e la rilevanza economica dell'attività, non necessariamente la forma organizzativa. Anche un singolo affare può configurare impresa se comporta una pluralità di operazioni, impiego significativo di mezzi, durata e organizzazione di fattori produttivi.
  • In contestazioni sulla qualificazione di un'attività come imprenditoriale è essenziale valutare gli elementi fattuali (finalità dell'intervento, destinazione alla vendita, coordinamento di operazioni, valore economico e durata): il giudice di merito deve motivare e valutare questi elementi in modo concreto.
  • Il contribuente che invoca la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio deve indicare, già in sede amministrativa o in primo grado, le ragioni concrete che avrebbe esposto e che sono state precluse; in mancanza l'eccezione è destinata a fallire.
  • Quando la Corte di legittimità censura la motivazione di merito (soprattutto sulla qualificazione imprenditoriale), il caso viene normalmente rimesso al giudice di secondo grado per un nuovo esame istruttorio e motivazionale.

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