Ordinanza n. 273/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura di progressione verticale per cinque posti di Funzionario Amministrativo-Contabile, approvata il 27 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti, i verbali della commissione e il diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa alla procedura interna di progressione tra le Aree, disciplinata dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la riedizione della selezione o il riesame delle posizioni proprie e del quinto classificato, con approvazione di una nuova graduatoria. Sono stati contestati anche l’avviso di selezione, il regolamento dell’ente sulle progressioni verticali in regime transitorio, nella parte in cui consentiva la valutazione dei titoli di studio di accesso alla procedura, i verbali della commissione e il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a dare atto che le questioni prospettate non consentono una sommaria delibazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato, la domanda cautelare senza compiere una valutazione definitiva sulla legittimità della graduatoria e degli atti impugnati. Ha rilevato che la ricorrente è già dipendente a tempo indeterminato dell’amministrazione e che la procedura determina soltanto un possibile miglioramento dell’inquadramento contrattuale; in caso di eventuale accoglimento del ricorso, la sua posizione giuridica ed economica potrebbe comunque essere ricostruita. Ha quindi ritenuto che le questioni richiedano l’approfondimento della fase di merito e che la posizione della ricorrente sia adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti private non costituite.
Norme richiamate
art. 13, commi 6, 7 e 8, C.C.N.L. 16 novembre 2022
Disciplina la procedura di progressione tra le Aree del personale dipendente, oggetto della graduatoria impugnata.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la tutela cautelare non è stata concessa perché le questioni necessitano di approfondimento nel merito e non emerge un pregiudizio non reintegrabile, essendo possibile la ricostruzione della posizione giuridica ed economica della dipendente.
Massime di principio
- In una procedura di progressione verticale riguardante una dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione, il possibile pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del superiore inquadramento può essere ritenuto cautelarmente reintegrabile mediante la successiva ricostruzione della posizione giuridica ed economica, ove il ricorso sia accolto.
- Quando le censure rivolte alla graduatoria e agli atti di una procedura selettiva non consentono una sommaria delibazione cautelare, il giudice può negare la sospensione e demandare l’approfondimento alla fase di merito, qualora la posizione del ricorrente risulti adeguatamente tutelabile con la fissazione dell’udienza di trattazione.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta tra le parti costituite quando la complessità o la necessità di approfondimento delle questioni giustifica l’assenza di una prevalenza processuale immediata.
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