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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14305/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 luglio 2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava la configurabilità del reato di resistenza e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Il ricorrente ha dedotto due motivi ritenuti dalla Corte di cassazione generici, fattuali e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità, il ricorso contestava il mancato riconoscimento della diminuzione di pena, ma senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, di merito e meramente ripetitivi rispetto alle censure già valutate e disattese dalla Corte d'appello con argomenti giuridici corretti. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615

    Il precedente è richiamato a sostegno del criterio interpretativo sulla speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche o meramente fattuali già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito, senza una critica specifica alla ratio decidendi.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio economicamente lievissimo; la valutazione deve considerare complessivamente il valore del bene e gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non assume rilievo la maggiore o minore capacità economica della persona offesa di sopportare il danno.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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