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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12151/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano ha impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione contro un decreto di espulsione del Prefetto di Asti. La lite nasce dal permanere sul territorio italiano in assenza di valido permesso di soggiorno e dalla contestazione, da parte dell'espulso, della legittimità formale e sostanziale del provvedimento prefettizio. Con il primo motivo egli ha dedotto carenza di potere del provvedimento o motivazione apparente sulla delega di firma; con il secondo ha invocato l'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare il concreto rischio personale ostativo all'espulsione; con il terzo ha lamentato inadeguata istruttoria dell'amministrazione e difetto di motivazione del decreto, anche per mancata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e sul divieto di espulsione; con il quarto ha denunciato omessa o apparente motivazione del giudice di merito su tali profili e sulle dedotte condizioni ostative al rimpatrio. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo del tutto generico, senza riportare in modo specifico le allegazioni e contestazioni dedotte davanti al giudice di merito né indicare con precisione quali fatti decisivi fossero stati trascurati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, non autosufficienti e prive della necessaria specificità, perché non indicavano quali concrete deduzioni fossero state formulate nel giudizio di merito e non consentivano di verificare l'effettiva sussistenza dei lamentati vizi di motivazione o di omesso esame. Di conseguenza i ricorsi riuniti sono stati dichiarati inammissibili. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Prefetto non ha svolto difese con controricorso. La Corte ha inoltre dato atto dell'esenzione dal contributo unificato per il procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la deduzione di violazione di legge non può tradursi in censure generiche e prive di specifica indicazione delle questioni di fatto e di diritto poste nel merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di un adeguato sviluppo argomentativo e del richiamo puntuale alle deduzioni svolte nei gradi di merito comporta inammissibilità.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998

    art. 19 c. 1 e 1.1. Dlgs 286/1998

    La parte ricorrente lo ha invocato come norma che impone al giudice di valutare il concreto pericolo personale e le condizioni ostative al rimpatrio; la Corte però non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile per genericità.

  • artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    Nel provvedimento di merito l'espulsione è stata ritenuta legittima perché fondata sulla permanenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 cpc n. 4 (esporre in fatto e diritto)

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificava quali punti decisivi la motivazione avrebbe omesso di affrontare, essendo invece la motivazione del provvedimento ritenuta esistente e chiara.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011

    cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150 del 2011

    Il procedimento è stato qualificato come esente da tasse o imposte, con esclusione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita alle concrete allegazioni svolte nel giudizio di merito; il mero richiamo a norme, precedenti o formule di stile non consente il controllo di legittimità.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione apparente richiede l'indicazione puntuale dei fatti storici specificamente allegati e trascurati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una critica generica alla decisione.
  • Quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione esistente e comprensibile, la doglianza di motivazione apparente è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione quali passaggi sarebbero mancanti o perché la motivazione sarebbe solo apparente.
  • In tema di opposizione a decreto di espulsione, la mera allegazione in cassazione di condizioni ostative al rimpatrio o di carenze istruttorie dell'amministrazione non è sufficiente se non si dimostra di avere prospettato specificamente tali circostanze anche al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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