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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21046/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e PVC, l'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2004 contestando: la deducibilità Ires di costi legati al condono fiscale, di spese della procedura fallimentare ritenute non documentate e di perdite su crediti ritenute prive dei requisiti di certezza e precisione; la deducibilità Irap di costi non documentati, della quota interessi impliciti in canoni di lease-back e della maggiore base imponibile; la detraibilità Iva di imposta ritenuta non inerente. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ma in appello la CTR aveva accolto le ragioni dell'Ufficio e respinto l'appello incidentale della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 101, comma 5, TUIR, sostenendo che la perdita su crediti fosse deducibile perché desumibile da elementi certi e precisi e comunque da un tentativo di recupero infruttuoso; 2) violazione dell'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 446/1997, sostenendo che il lease-back non fosse assimilabile al leasing finanziario e che quindi non dovesse essere scorporata una quota interessi dai canoni ai fini Irap; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla detraibilità Iva su canoni fatturati per la cessione di un contratto di leasing immobiliare, assumendo che la CTR avesse trascurato la reale inerenza del costo; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR negato la prova dell'esistenza e inerenza delle spese di procedura fallimentare nonostante la documentazione contabile e l'asserita non contestazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in tema di perdite su crediti, non è necessario dimostrare un previo esperimento di azioni giudiziali o esecutive, essendo sufficiente una prova certa e precisa dell'inesigibilità; tuttavia la censura si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sulla qualificazione del lease-back era generica: la disposizione Irap sui canoni di locazione finanziaria è applicabile anche al lease-back, ma per contestare la qualificazione data dal giudice di merito occorreva indicare e trascrivere le clausole del contratto idonee a dimostrare la natura operativa e non finanziaria dell'operazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché non era individuato un preciso fatto storico trascurato dalla CTR e, comunque, la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sulla nullità originaria del contratto e non sulla pretesa incoerenza fiscale. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio solo nei limiti consentiti dalla natura indisponibile dei fatti e che, nel caso concreto, l'Ufficio aveva contestato sin dall'origine l'inerenza del costo e la contribuente non aveva prodotto adeguata documentazione. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali"

    La deducibilità delle perdite su crediti richiede, fuori dalle procedure concorsuali, la prova dell'inesigibilità del credito mediante elementi certi e precisi; non è necessario il previo esperimento di azioni giudiziali o esecutive, ma l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • art. 11, comma 1, lett. b), n. 6, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    "il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi"

    La norma IRAP sulla indeducibilità della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria si estende anche al lease-back quando l'operazione, in concreto, presenti causa finanziaria e natura assimilabile al leasing finanziario.

  • art. 2425-bis c.c.

    Richiamato come riconoscimento normativo delle operazioni di compravendita con locazione finanziaria ai fini di bilancio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio denunciabile deve riguardare violazione o falsa applicazione di legge, senza risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e controverso; non sono censurabili mera difettosa argomentazione o rivalutazioni del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sul piano probatorio e nei limiti della natura indisponibile dei fatti controversi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione fiscale, come l'inerenza e l'esistenza del costo, grava sul contribuente.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del dovere di lealtà e probità processuale che sostiene il principio di non contestazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo alla base del dovere di circoscrivere subito il thema decidendum.

Massime di principio

  • In materia di perdite su crediti, il contribuente può dedurre il costo quando dimostri, con elementi certi e precisi, l'oggettiva inesigibilità del credito; non è necessario provare di avere esperito azioni esecutive o giudiziali se la prova dell'irrecuperabilità risulta aliunde in modo affidabile.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un contratto in sede di legittimità è ammissibile solo se il ricorso censura l'erronea applicazione dei criteri ermeneutici e riporta le clausole rilevanti del testo negoziale; la mera contrapposizione tra la lettura della parte e quella del giudice di merito è inammissibile.
  • Nel lease-back la quota dei canoni riferibile a interessi impliciti può essere indeducibile ai fini IRAP quando, in concreto, l'operazione presenti causa finanziaria e sia assimilabile alla locazione finanziaria; la verifica deve essere svolta sulle clausole e sulla concreta funzione economica del contratto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un preciso fatto storico, principale o secondario, e non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione complessiva del merito.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera, ma non trasforma il silenzio dell'Ufficio in un'ammissione automatica dei fatti dedotti dal contribuente; resta fermo l'onere del contribuente di provare l'inerenza e la documentazione dei costi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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