Cassazione Penale, Ordinanza n. 26153/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto travisamento dei fatti, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto a quanto concordato, profili non dedotti nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra decisione e accordo; non è consentita una contestazione generica della motivazione sulla responsabilità, salvo illegalità della pena concordata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715
Richiamata a sostegno del principio di intangibilità del negozio processuale di concordato in appello, salvo l'ipotesi di illegalità della pena.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504-01
Richiamata per ribadire che la sentenza resa a seguito di concordato in appello non può essere unilateralmente modificata mediante ricorso per cassazione fuori dai limiti consentiti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione per riesaminare nel merito la responsabilità penale o per denunciare travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, quando la decisione recepisce un concordato validamente formatosi.
- Il concordato in appello costituisce un negozio processuale a carattere dispositivo e, una volta recepito nella decisione, non è unilateralmente modificabile dalla parte che lo ha proposto o vi ha aderito, salvo il caso di illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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