Sentenza n. 203/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO N. 3922/2017, EMESSA IL 15/12/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3922/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3922/2017, divenuta irrevocabile, munita di formula esecutiva e notificata al Comune il 18 gennaio 2018. Dopo la notifica dell'atto di precetto del 10 luglio 2018, il pignoramento presso terzi eseguito presso la casa comunale non aveva avuto esito favorevole. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il giudizio era stato sospeso in attesa dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 193 del 17 luglio 2025, era venuta meno la causa di sospensione della procedura esecutiva, equiparata al giudizio di ottemperanza. Il deposito del mandato di pagamento comunale di euro 3.151,27 ha dimostrato l'integrale soddisfazione della pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto nel corso del giudizio; sono state liquidate in euro 400, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
La sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'ente locale prevista durante la procedura di riequilibrio finanziario è stata ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza; l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti ha fatto venir meno la causa sospensiva.
art. 26 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
La disposizione è stata richiamata per porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente.
d.m. n. 55/2014
I compensi sono stati liquidati, analogicamente, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi studio e istruttoria/trattazione, lo scaglione di valore e la non particolare complessità della controversia.
Massime di principio
- La sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 durante la procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale si applica, per effetto dell'equiparazione giurisprudenziale, anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto l'esecuzione di obblighi pecuniari dell'ente.
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante il pagamento dell'importo dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'integrale adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se l'inadempimento che ha dato origine al giudizio era imputabile all'amministrazione.
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