Sentenza n. 4492/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (Romania) e contrassegnata da n. 38155 e inoltrata il 30.05.2024; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all'estero, presentata il 30 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania, nonché la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria. Il ricorso si fondava sull'esistenza dell'obbligo ministeriale di provvedere e sulla scadenza dei termini normativamente previsti. Il Ministero si è costituito con formula di stile e non ha contestato specificamente l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, ritenendo integrati entrambi i presupposti del silenzio giuridicamente rilevante: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza privata e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 era decorso inutilmente; inoltre, il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva, secondo il TAR, un termine massimo complessivo di quattro mesi. Il Ministero è stato quindi condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore ministeriale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. L'Amministrazione e l'eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. La domanda di risarcimento è stata rigettata perché genericamente formulata e priva dei presupposti per l'accoglimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso inutilmente del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato, integra un silenzio giuridicamente rilevante.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita e, ove necessario, richiede le eventuali integrazioni.
Il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando i trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può raggiungere quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e la conseguente condanna all'adozione di un provvedimento espresso costituiscono la tutela avverso il silenzio, con possibilità di nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Massime di principio
- Quando un'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi su un'istanza privata e il termine normativamente previsto è inutilmente decorso, sussiste un silenzio giuridicamente rilevante e il giudice amministrativo può accertare l'inerzia e ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, il termine per la decisione è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi quando siano necessari i trenta giorni previsti per la verifica della completezza e la richiesta di integrazioni.
- La condanna dell'Amministrazione a provvedere non attribuisce automaticamente al privato il riconoscimento richiesto: l'Amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono adottare il provvedimento nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente, assegnandogli un termine ulteriore per l'adozione del provvedimento.
- La domanda risarcitoria genericamente formulata, in assenza dell'allegazione e della dimostrazione dei relativi presupposti, non può essere accolta anche quando sia accertato il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione.
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