Cassazione Penale, Sentenza n. 14524/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Firenze per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (permanenza illegale sul territorio), deducendo in cassazione l'omessa applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (tenuità del fatto) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso lamentava la carenza di motivazione su tali profili da parte del Giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Giudice di pace non si è pronunciato né sulla possibile improcedibilità per tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000 né sulle attenuanti generiche, e ha rilevato una assoluta carenza motivazionale su questi punti. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di procedibilità di cui all'art. 34 e alle attenuanti generiche, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio su tali profili al Giudice di pace di Firenze in diversa persona fisica. La parte rimanente della sentenza (accertamento del reato e sanzione originaria) non è stata integralmente riformata dalla cassazione e resta nei limiti non interessati dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Norma del reato contestato: permanenza illegale sul territorio dello Stato. La sentenza di primo grado ha ritenuto integrato questo illecito fino al 5 giugno 2021 e ha inflitto una sanzione pecuniaria.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (causa di improcedibilità per tenuità del fatto)
La Corte afferma che la causa di improcedibilità per tenuità del fatto è applicabile anche nel giudizio davanti al Giudice di pace e che, se prospettata dalla difesa, il giudice deve esprimersi motivatamente; l'omessa valutazione comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione: il giudizio si è svolto a trattazione scritta in assenza di richiesta di udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando la difesa invoca la tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000 nel giudizio davanti al Giudice di pace, il giudice è obbligato a motivare espressamente l'accoglimento o il rigetto; l'omessa motivazione su questo punto configura vizio che la Cassazione può annullare e rinviare.
- Le attenuanti generiche, se richieste, richiedono una valutazione motivata dal giudice: il mancato esame motivato di tali circostanze può determinare l'annullamento limitato della sentenza.
- La Cassazione può disporre annullamento parziale della sentenza (solo su specifici profili procedurali o valutativi) e rinviare al giudice di merito per nuovo esame, anche assegnando il caso a un diverso magistrato per garantire imparzialità.
- Nel caso di reati legati al soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione) la valutazione della tenuità richiede un'analisi della durata, delle modalità e delle circostanze soggettive: tali elementi devono emergere chiaramente nella motivazione del giudice di merito.
- In sede di impugnazione, formulare chiaramente le deduzioni su improcedibilità e attenuanti costringe il giudice di primo grado a pronunciare su tali questioni; l'assenza di pronuncia può essere efficace motivo di cassazione.
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