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Sentenza

Sentenza n. 1207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

- per la riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. III, 20 maggio 2024 n.596, che ha accolto il ricorso n. 1090/2019 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Pisa: a) del permesso di costruire 27 maggio 2019 n. 10, rilasciato ad Alessandro Cordoni e Graziella Donati, per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale situato a Marina di Pisa, via Ciurini 31; b) della scheda norma n. 38.5 rubricata "Marina di Pisa - via Ciurini" del Regolamento urbanistico comunale, introdotta con deliberazione del Consiglio 4 aprile 2013, n. 11 - così come da ultimo modificata con la deliberazione del Consiglio 4 maggio 2017 n. 20; e di ogni altro atto ovvero provvedimento comunque connesso presupposto ovvero conseguente;

Giustizia amministrativa202407514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, 20 maggio 2024 n. 596, che aveva accolto il ricorso contro il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione e contro la relativa scheda norma del regolamento urbanistico comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Pisa e i titolari del permesso di costruire hanno proposto separati appelli contro la sentenza con cui il TAR Toscana aveva accolto il ricorso dei proprietari confinanti, diretto all'annullamento del permesso di costruire rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale e della scheda norma del regolamento urbanistico comunale relativa all'area. Nel corso del giudizio d'appello, gli originari ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado, avendo raggiunto un accordo bonario con i controinteressati, e hanno chiesto la definizione del giudizio con compensazione delle spese. Il Comune e i titolari del permesso hanno aderito alla dichiarazione, anche quanto alle spese. L'atto contenente tali dichiarazioni non era stato notificato alle controparti, come richiesto dall'art. 83, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza. Ha ritenuto che, pur mancando la notificazione dell'atto richiesta dall'art. 83, comma 3, c.p.a., le dichiarazioni depositate e sottoscritte dalle parti costituissero fatti univoci idonei a dimostrare, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sulla domanda. Di conseguenza, non ha esaminato il merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado e ha dichiarato entrambi gli appelli improcedibili. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso contenuta in un atto processuale deve essere notificata alle controparti secondo quanto previsto dalla disposizione.

  • art. 83, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza della notificazione prescritta, fatti univoci risultanti dagli atti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conducendo alla definizione del giudizio per improcedibilità.

Massime di principio

  • La riunione di appelli autonomi è giustificata quando essi sono proposti contro la medesima sentenza e presentano quindi un oggetto processuale comune.
  • La mancata notificazione dell'atto contenente la rinuncia al ricorso non impedisce di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse quando dagli atti emergano dichiarazioni e comportamenti univoci delle parti incompatibili con la prosecuzione della controversia.
  • L'adesione delle parti alla rinuncia e alla compensazione delle spese costituisce un fatto univoco idoneo a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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