Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31968/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di una azienda sanitaria pubblica ha chiesto il pagamento di emolumenti per avere svolto, dal 4.3.2002 al 1.2.2009, le funzioni di responsabile di struttura complessa in forza di incarichi di sostituzione conferiti ai sensi dell’art. 18 del CCNL 1998/2001. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, sotto plurimi profili, la nullità/inesistenza della sentenza d’appello perché sottoscritta dal solo presidente, sostenendo che fosse stata pronunciata da un giudice unico e non da un collegio. Con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva della dirigenza sanitaria, assumendo che la Corte territoriale avesse applicato l’art. 18 del CCNL 8.6.2000 non più applicabile ratione temporis, mentre doveva applicarsi il CCNL 2002-2005; ha inoltre lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e la mancata nomina di un consulente tecnico contabile, sostenendo che gli importi previsti dal nuovo CCNL non gli erano stati corrisposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha verificato preliminarmente la tempestività del ricorso, ritenendolo tempestivo perché la sentenza d’appello era stata pubblicata durante il periodo di sospensione dei termini processuali dovuto all’emergenza COVID-19, con conseguente differimento del decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Il primo motivo è stato respinto perché la sentenza era stata deliberata dalla Corte d’appello in composizione collegiale e la sottoscrizione del solo presidente-estensore era legittima ai sensi dell’art. 276, ultimo comma, c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 11 del CCNL 2002-2005 ha modificato solo in parte l’art. 18 del CCNL 8.6.2000, lasciandone ferma la disciplina residua; la Corte territoriale ha quindi correttamente applicato la normativa collettiva e riconosciuto la corresponsione dell’indennità di sostituzione aggiornata, escludendo il diritto agli ulteriori emolumenti richiesti. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’avviso sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    La censura di nullità/inesistenza della sentenza è stata ritenuta infondata, perché la decisione impugnata non era priva di motivazione né pronunciata da un giudice unico.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come vizio processuale dedotto dal ricorrente, ma escluso nel merito dalla Corte.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla struttura collegiale e sulla validità della sentenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 118, comma 4, disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione della sentenza; la Corte ha ritenuto legittima la firma del presidente estensore.

  • art. 119 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione della sentenza; la Corte ha escluso l’invalidità del provvedimento.

  • art. 18 CCNL 8 giugno 2000, dirigenza medica e veterinaria

    La Corte ha ritenuto che la disciplina della sostituzione del dirigente medico in struttura complessa non configuri mansioni superiori e comporti il solo diritto all’indennità sostitutiva, non al trattamento accessorio del sostituito; la norma è rimasta in parte efficace anche dopo il CCNL 2002-2005.

  • art. 11 CCNL 2002-2005 area dirigenza S.S.N.

    Ha modificato solo alcuni commi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000, aggiornando le indennità e ridefinendo alcune modalità di sostituzione, ma non ha abrogato integralmente la disciplina previgente.

  • art. 60 CCNL 2002-2005 area dirigenza S.S.N.

    Ha confermato le norme dei contratti precedenti non modificate, integrate o disapplicate; perciò l’art. 18 del CCNL 8.6.2000 è rimasto applicabile per la parte non modificata.

  • art. 276, ultimo comma, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello può essere stesa dal presidente-estensore; in tal caso la sottoscrizione del solo presidente è legittima.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, ma nel caso concreto il suo decorso è stato differito per la sospensione emergenziale dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2

    Ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il decorso dei termini processuali, compresi quelli per le impugnazioni.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1

    Ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine di sospensione emergenziale; da ciò la Corte ha fatto decorrere il termine per impugnare dal 12 maggio 2020.

Massime di principio

  • La sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è valida quando la decisione sia stata assunta collegialmente e il presidente abbia svolto anche le funzioni di estensore.
  • La disciplina collettiva successiva, se modifica solo in parte un precedente articolo contrattuale, lascia ferma la regolamentazione non espressamente abrogata o disapplicata.
  • Nelle sostituzioni del dirigente medico della struttura complessa disciplinate dal CCNL, il sostituto non acquisisce automaticamente il trattamento economico del sostituito se la fattispecie resta interna al ruolo unico della dirigenza sanitaria; compete soltanto l’indennità sostitutiva prevista dal contratto.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, i termini di impugnazione sono soggetti alle sospensioni emergenziali dei termini processuali e il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorre dalla fine del periodo di sospensione quando la sentenza sia stata pubblicata in tale intervallo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.