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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33666/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Genova, della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. 14/2017 (daspo urbano) perché non ottemperava al divieto di accesso emesso dal Questore. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità per mancata traduzione, in una lingua a lui comprensibile, dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p., art.143, 178 lett. c), 180 e 125 c.p.p.); 2) errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione del provvedimento del Questore (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.; richiamo art.10 comma 1 d.l. 14/2017 e art.125 c.p.p.); 3) mancanza di motivazione e apparente carenza di valutazione circa la disapplicazione del provvedimento questorile laddove esso rinvia al regolamento di polizia urbana comunale che delimita le aree interessate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata e circostanziata sul fatto che l'imputato comprendesse la lingua italiana (periodo di permanenza in Italia dal 2016, attività lavorativa, dichiarazioni nel verbale di identificazione/elezione di domicilio, insulti espressi in italiano e presenza dell'interprete in altra udienza per mera prudenza). I secondo e terzo motivo, valutati congiuntamente, sono stati anch'essi respinti: il daspo urbano è applicabile per reiterazione di condotte riconducibili all'art. 688 c.p. se commesse nelle aree indicate, il provvedimento del Questore è stato ritenuto sufficientemente motivato (riferimento a episodi di ubriachezza, comportamenti aggressivi e frequentazione di persone pregiudicate) e il rinvio al regolamento comunale è legittimo poiché la norma demandava ai regolamenti l'individuazione di "aree urbane" con perimetrazione ampia anziché l'elencazione puntuale di ogni via; la delimitazione operata dal regolamento del Comune di Genova (perimetrazione del centro storico) è stata ritenuta adeguata. In definitiva è stata confermata la condanna per la violazione dell'art.10 comma 2 d.l. n.14/2017 e la pena inflitta in grado di merito (quattro mesi di arresto, con concessione delle circostanze attenuanti generiche) è rimasta invariata.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14

    "2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno"

    La norma consente al Questore, quando ricorre reiterazione di condotte previste dall'art.9 e potenziale pericolo per la sicurezza, di adottare un divieto di accesso motivato fino a 12 mesi; la Corte ha interpretato che il daspo urbano può fondarsi anche su condotte di ubriachezza (art.688 c.p.) commesse nelle aree individuate dai regolamenti comunali

  • art. 9, commi 1-3, decreto-legge n. 14/2017

    Definisce le aree rilevanti e rimanda ai regolamenti di polizia urbana l'individuazione di 'aree urbane' sulle quali possono applicarsi le disposizioni; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della perimetrazione ampia piuttosto che l'enumerazione puntuale delle singole vie

  • art. 688 cod. pen.

    La condotta di ubriachezza, se manifesta nelle aree indicate, rientra nella fattispecie che può giustificare l'adozione del daspo urbano; non è necessario che vi sia una condanna penale per motivare il provvedimento amministrativo

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Norme che delegano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse alla motivazione e alla valutazione dei fatti fossero generiche o rivolutive e non idonee a fondare la cassazione

  • art. 143, 178 lett. c), 180 e 125 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa in relazione all'obbligo di traduzione e agli atti da notificare; la Corte ha ritenuto privo di fondamento il vizio prospettato visto il convincente apprezzamento sul punto operato dal giudice di merito

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata sul tema di specificità dei motivi: motivi che non dialogano con le ragioni della decisione impugnata sono inammissibili per aspecificità

Massime di principio

  • La mancata traduzione di atti processuali è rilevante solo se il giudice di merito non dimostra, con motivazione sufficiente, che l'imputato comprende la lingua italiana; elementi indicativi (permanenza nel Paese, lavoro, dichiarazioni negli atti, espressioni in lingua italiana, comportamenti tenuti in udienze) possono giustificare l'omessa traduzione
  • Il daspo urbano ex art.10 d.l. 14/2017 può fondarsi su condotte non necessariamente già sanzionate con sentenza penale, purché ricorrano gli elementi oggettivi e la reiterazione previsti dalla norma e sussista pericolo per la sicurezza
  • I regolamenti comunali possono legittimamente individuare 'aree urbane' perimetricamente e in termini ampi; non è richiesta l'enumerazione puntuale di ogni via o piazza, e tale scelta, se comprensibile e pubblicata, non configura di per sé illegittimità
  • Le censure in Cassazione che ripropongono una rivalutazione di fatto o si limitano a critiche generiche alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili o infondate: la Corte di legittimità interviene solo su profili di diritto e su motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie
  • La legittimità e la motivazione di un provvedimento amministrativo (es. daspo) devono essere contestate con specificità e, se la contestazione richiede accertamenti di fatto o valutazioni di merito (es. se la delimitazione della zona sia sproporzionata), la sindacabilità in sede di legittimità è limitata

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