Cassazione Penale, Sentenza n. 28423/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva derubricato e ridotto le conseguenze penali limitando la condanna al capo A) (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e dichiarando estinti per prescrizione i capi B) e C). I motivi di ricorso sono: 1) vizio di motivazione e violazione di garanzie costituzionali e processuali per aver ritenuto sufficiente il "narcotest" a provare la natura stupefacente senza consulenza tossicologica, specialmente rilevante dato il modesto quantitativo (contestazione della mancata prova della effettiva capacità drogante del reperto); 2) errato calcolo della prescrizione del reato (ritenuta non estinta in relazione ai rinvii e alla messa alla prova, la difesa sostiene che molti rinvii non dovessero sospendere la prescrizione); 3) esclusione illegittima dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per difetto di valutazione complessiva delle circostanze personali e della non abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura: ha confermato l'orientamento secondo cui il narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza e che la perizia tossicologica è necessaria solo quando occorra valutare la quantità o la percentuale di principio attivo; la prova può altresì fondarsi su elementi indicativi (bilancino, suddivisione in dosi, elenco acquirenti). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio sul calcolo della prescrizione: i rinvii richiesti dalla difesa per la messa alla prova e il periodo di sospensione effettivo (26/03/2018 - 08/10/2018) sospendono i termini di prescrizione ai sensi degli artt. 159 e 168-ter c.p.p.; sommando tali sospensioni il reato consumato l'8/03/2016 non è prescritto. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito che esclude la particolare tenuità alla luce della complessiva gravità e della presenza di altri fatti (episodi di spaccio, porto di pugnale, manufatto esplodente) e della valutazione prognostica richiesta dall'art. 133 c.p. Conclusione: ricorso rigettato; vittoria del resistente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di lieve entità possa essere riconosciuta anche sulla base di prove diverse dalla perizia chimico-tossicologica; il narcotest può essere sufficiente per accertare la natura stupefacente, mentre la perizia è necessaria per accertare quantità/percentuale di principio attivo
Codice di procedura penale, art. 168-ter
La sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova opera e interrompe la prescrizione per il tempo corrispondente
Codice di procedura penale, art. 159, comma 1, n. 3
I rinvii disposti su richiesta del difensore per esperire la procedura di messa alla prova comportano sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di provvedimento formale
Codice di procedura penale, art. 464-bis
Rinvio alla disciplina della sospensione del procedimento in relazione alla messa alla prova; la Corte ha computato il periodo di sospensione ai fini della prescrizione
Codice penale, art. 131-bis
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva; la Corte ha ritenuto ostativa la presenza di indicatori quali pluralità di reati, strumenti per lo spaccio e altri elementi di gravità
Codice penale, art. 133
Il giudizio prognostico sul comportamento futuro e l'analisi della personalità e delle circostanze rilevano ai fini della tenuità; la Corte ha affermato che la valutazione di merito ha tenuto conto degli elementi richiesti
Costituzione, art. 32
Richiamata dalla difesa come ratio della norma sugli stupefacenti (tutela della salute); la Corte ha comunque ritenuto che la prova della natura della sostanza non richieda sempre l'accertamento tossicologico
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. B) ed E)
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione (vizio di motivazione e travisamento del fatto); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati atteso il contrasto con la giurisprudenza consolidata
Altre norme processuali richiamate (art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p.)
Richiami relativi ai limiti e ai requisiti della motivazione e del sindacato in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e sufficiente
Massime di principio
- Il narcotest può essere considerato prova idonea della natura stupefacente di una sostanza: la perizia chimico‑tossicologica è necessaria soprattutto quando occorre quantificare il principio attivo o valutare l'entità dell'indice drogante
- In caso di processo durante il quale si richiede la messa alla prova, i rinvii disposti per l'attuazione della procedura e il periodo di sospensione conseguente sospendono i termini della prescrizione (art. 159 c.p.p. e art. 168‑ter c.p.p.)
- Il beneficio della particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutte le circostanze: la presenza di più reati, elementi oggettivi indicativi di spaccio, armi o manufatti esplodenti sono fattori che possono escludere l'applicabilità della causa
- Il principio del favor rei opera quando vi è dubbio sulla effettiva capacità drogante causata dalla quantità di principio attivo: tuttavia, la prova della natura può fondarsi su elementi di contorno (modalità di detenzione, strumenti per la vendita, appunti con nominativi)
- Il sindacato di legittimità non è esteso a rivalutazioni gratuite della prova o a contestazioni generiche della motivazione se la decisione di merito si fonda su un percorso argomentativo coerente e conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato
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