Cassazione Penale, Sentenza n. 13422/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del G.i.p. che aveva ritenuto gli imputati colpevoli di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per aver indotto in errore l'INPS ottenendo indebitamente il reddito di cittadinanza (profitto pari a €31.039,74), deducendo che il giudice di merito aveva omesso di disporre la confisca del profitto ai sensi dell'art. 640-quater c.p. (che richiama l'art. 322-ter c.p.). Il ricorrente sosteneva che, in base all'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4/2019, le somme indebitamente percepite costituiscono ingiusto profitto obbligatoriamente confiscabile anche per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale e confermato che la condotta consistente in omissioni o false autodichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza è disciplinata in via speciale dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 e non dal reato di truffa aggravata ex art. 640-bis né dall'art. 316-ter c.p. Perciò la misura della confisca prevista dall'art. 640-quater (e dall'art. 322-ter c.p.) non è applicabile al reato speciale e la sua mancata applicazione non costituisce vizio da annullare. Inoltre la Corte ha affermato il principio secondo cui la qualificazione giuridica del fatto può essere data d'ufficio in Cassazione se non sono necessari accertamenti di fatto e, nel caso concreto, la corretta qualificazione esclude la confisca; consegualmente il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il reato di truffa aggravata previsto da tale norma non sia applicabile alle false o omesse autodichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, perché il legislatore ha previsto una fattispecie speciale.
art. 640-quater cod. pen.
Prevede la confisca del profitto del reato di cui all'art. 640-bis richiamando l'art. 322-ter c.p.; la Corte ha stabilito che tale misura non è applicabile quando il fatto è correttamente qualificato ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019.
art. 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge 28 marzo 2019, n. 26)
Costituisce la fattispecie speciale che punisce le false od omesse informazioni nelle autodichiarazioni finalizzate al reddito di cittadinanza; la condotta è da ritenersi regolata unicamente da questa norma.
art. 7, comma 4, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
«quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni poste a fondamento dell’istanza [...] la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva»
Prevede la revoca amministrativa retroattiva del beneficio e l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito; il Procuratore generale sosteneva che ciò renderebbe il profitto ingiusto e confiscabile, ma la Corte ha distinto l'ambito amministrativo da quello penale speciale.
art. 316-ter cod. pen.
Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha escluso l'applicabilità per i casi di reddito di cittadinanza, ritenendo prevalente la fattispecie speciale dell'art. 7 d.l. n. 4/2019.
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato dall'art. 640-quater per la disciplina della confisca; la Corte ha chiarito che questa disciplina non si applica quando il fatto è disciplinato dalla norma speciale sul reddito di cittadinanza.
art. 15 cod. pen.
Usato per spiegare il criterio di specialità nel concorso apparente di norme: la norma speciale (art. 7 d.l. n. 4/2019) prevale sulle norme generiche (art. 640-bis, art. 316-ter).
art. 521 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella indicata nell'imputazione; posto a supporto del principio che il giudice è dominus della qualificazione giuridica.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento normativo che autorizza la Corte di cassazione a rilevare d'ufficio questioni di diritto, incluse la qualificazione giuridica, se non richiedono accertamenti di fatto.
art. 611, comma 1-sexies cod. proc. pen.
Prevede l'onere per la Corte di cassazione di rinviare l'istruttoria con ordinanza per consentire il contraddittorio quando intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, salvo che la difesa sia già stata posta in condizione di interloquire; richiamato per delimitare i casi di riqualificazione d'ufficio.
Massime di principio
- Le false o omesse autodichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza sono disciplinate in via speciale dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 e non rientrano, di regola, nel campo del reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. o dell'art. 316-ter c.p.
- La confisca prevista dall'art. 640-quater c.p. (e dall'art. 322-ter c.p.) si applica solo se il fatto è qualificato come reato ricompreso dalle norme che la prevedono; se la condotta è correttamente qualificata dalla norma speciale sul reddito di cittadinanza, quella confisca non è applicabile.
- L'amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019, può revocare retroattivamente il beneficio e richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite: questo rimedio amministrativo non equivale automaticamente all'applicazione della confisca penale prevista per altre fattispecie.
- La Corte di cassazione può procedere d'ufficio a diversa qualificazione giuridica del fatto quando la soluzione non richiede accertamenti di fatto; se la riqualificazione incide sui diritti della difesa in senso peggiorativo, va assicurato il contraddittorio o il rinvio ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
- Se la riqualificazione giuridica è favorevole all'imputato (es. esclude una misura ablativa), la sua adozione in sede di legittimità è ammessa anche se la sentenza di merito non è stata impugnata dagli imputati.
- Per valutare la possibilità di misure patrimoniali in vicende di erogazioni pubbliche è necessario distinguere l'effetto amministrativo della revoca/restituzione da quello penale della confisca: non sempre la sussistenza di un obbligo di restituzione amministrativa giustifica, di per sé, la confisca penale.
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