Sentenza n. 3009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti concernenti la capitalizzazione delle misure assistenziali e l’intestazione al collaboratore dell’immobile da acquistare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo, errori in iudicando, falsa applicazione dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, violazione dell’art. 3, commi 4 e 5, del d.m. n. 40/2008, violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, della legge n. 82/1991 e dell’art. 10, commi 14 e 15, del d.m. Interno n. 161/2004, nonché sviamento. In particolare, ha contestato la legittimità della deliberazione della Commissione Centrale che, nell’approvare la capitalizzazione delle misure assistenziali per il reinserimento socioeconomico e lavorativo, aveva subordinato l’erogazione all’intestazione dell’immobile al collaboratore, in ragione dell’esistenza di rilevanti debiti verso l’Erario, prevedendo che le posizioni debitorie risultanti dalle banche dati fossero portate in deduzione dalla prima somma utile erogabile. L’appellante ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente ritenuto non effettuata alcuna compensazione e ha contestato l’applicabilità dell’art. 48-bis ai crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali. In discussione orale ha inoltre prospettato il rischio di riconoscimento del collaboratore mediante l’indicazione del codice fiscale in banche dati aperte, censura non dedotta nei precedenti gradi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. In via preliminare ha escluso dal giudizio la documentazione depositata tardivamente, perché nuova e non indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. Quanto alla questione principale, il Collegio ha rilevato che, allo stato, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di compensazione né aveva espletato il procedimento previsto dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973; lo stesso appellante aveva riconosciuto che nessuna somma era stata ancora erogata né trattenuta. Pertanto, la domanda mirava sostanzialmente a ottenere un accertamento preventivo sulle future modalità di esercizio del potere amministrativo, vietato dall’art. 34, comma 2, c.p.a. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi anticipatamente su una compensazione non ancora disposta, che potrà essere contestata mediante impugnazione dell’eventuale futuro atto nella sede giurisdizionale competente. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondata la tesi secondo cui esisterebbe una disciplina vigente che escluda dalla compensazione i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali spettanti a collaboratori e testimoni di giustizia. L’art. 48-bis è stato ritenuto di portata generale e non derogato da circolari amministrative, che non potrebbero disporre contra legem. Non è stato sollevato l’incidente di costituzionalità prospettato dall’appellante, per assoluta carenza di rilevanza, mancando un atto concreto di compensazione. La censura relativa al rischio di identificazione tramite il codice fiscale è stata dichiarata nuova e inammissibile, perché proposta solo oralmente e mai dedotta nei precedenti atti; comunque, è stata ritenuta infondata, poiché l’uscita dal sistema tutorio comporta l’adozione di misure idonee a prevenire il riconoscimento del collaboratore o testimone di giustizia. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
La disposizione ha portata generale e può riguardare anche i crediti spettanti a collaboratori e testimoni di giustizia; tuttavia, nel caso concreto, non era ancora stato adottato alcun atto di compensazione né era stato avviato il relativo procedimento.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi in via preventiva sulle modalità future di esercizio del potere amministrativo, quando manca un provvedimento concreto che abbia disposto la compensazione.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La documentazione nuova prodotta in appello è stata esclusa perché non indispensabile ai fini della decisione.
art. 13, legge n. 82/1991
La norma è stata richiamata in relazione alla disciplina delle misure di assistenza e di reinserimento dei collaboratori e testimoni di giustizia, senza che il Collegio ravvisasse una deroga alla disciplina generale della compensazione.
art. 10, commi 14 e 15, d.m. Interno n. 161/2004
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla capitalizzazione delle misure assistenziali, ma non ritenute idonee a escludere l’applicazione della disciplina generale dell’art. 48-bis.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può accertare in via preventiva le modalità future di esercizio del potere amministrativo ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; quando manca un provvedimento concreto che abbia disposto la misura contestata, la domanda è inammissibile.
- La disciplina dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e, in assenza di una specifica deroga legislativa, può riguardare ogni credito pecuniario vantato da un privato verso una pubblica amministrazione, compresi i crediti derivanti dalla capitalizzazione di misure assistenziali in favore di collaboratori e testimoni di giustizia.
- Circolari e atti amministrativi applicativi non possono escludere contra legem l’applicazione di una disciplina legislativa generale sulla compensazione.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma non può essere sollevata quando manca un atto amministrativo concreto di applicazione della norma stessa, poiché difetta il requisito della rilevanza nel giudizio.
- In appello sono inammissibili le censure nuove, non dedotte in primo grado e formulate per la prima volta oralmente senza previa notificazione alla controparte.
- La produzione documentale nuova in appello è ammissibile solo nei limiti previsti dall’art. 104, comma 2, c.p.a.; i documenti non indispensabili non possono essere acquisiti.
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