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Ordinanza

Ordinanza n. 2152/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. interno n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli e notificato in pari data, con il quale veniva disposta nei confronti della ricorrente l'applicazione delle misure di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, con prescrizione dell'osservanza per un periodo di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla nomina dell'esperto; - di tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, se lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la comunicazione ai sensi dell'art. 92, co. 2-bis d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., "Avvio della Procedura partecipativa”, e la nota prot.n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli rendeva nota la designazione di un esperto, attraverso procedura informatica di sorteggio dall'elenco degli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione aziendale.

Giustizia amministrativa202604247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, con prescrizioni per dodici mesi, nonché gli atti partecipativi e la designazione dell'esperto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Napoli le ha applicato, per dodici mesi decorrenti dalla nomina dell'esperto, le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio della procedura partecipativa e l'atto di designazione dell'esperto mediante sorteggio dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la società contestava l'applicazione della misura, mentre nel contraddittorio procedimentale aveva richiesto la propria ammissione alla misura stessa in via subordinata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'ammissione della società alla misura di prevenzione collaborativa e ha valutato non sussistente, allo stato, il fumus boni iuris. In particolare, i presupposti della misura sono apparsi adeguatamente valutati dalla Prefettura, anche in ragione dell'agevolazione occasionale ravvisabile nel contatto della società con un'impresa riconducibile a un clan. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che la stessa ricorrente avesse richiesto in via subordinata l'ammissione alla misura nell'ambito del contraddittorio procedimentale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    misure di prevenzione collaborativa

    La disposizione costituisce la base normativa della misura prefettizia applicata alla società, ritenuta cautelarmente sorretta da presupposti adeguatamente valutati.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    comunicazione ai sensi dell'art. 92, co. 2-bis d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio della procedura partecipativa.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale disciplina della domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'applicazione di una misura di prevenzione collaborativa richiede la concomitante sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • La misura di prevenzione collaborativa può ritenersi cautelarmente sorretta da adeguata valutazione prefettizia quando l'amministrazione abbia considerato il contatto dell'impresa con un soggetto economico riconducibile a un'organizzazione criminale e ne abbia qualificato il rilievo come agevolazione occasionale.
  • La richiesta subordinata dell'impresa di essere ammessa alla misura di prevenzione collaborativa, formulata nel contraddittorio procedimentale, costituisce un elemento valutabile dal giudice ai fini della verifica cautelare della contestazione proposta contro la misura.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamentoPresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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