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Sentenza

Sentenza n. 6600/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del verbale modello BL/G n. -OMISSIS-datato 15 settembre 2025 rilasciato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione; della Comunicazione del 17° Reggimento Addestramento Volontari "Acqui" con cui veniva comunicata al Sig. -OMISSIS- l'esclusione dal concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) - 2° blocco con la seguente motivazione " non ha mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso"; - della Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità dell'odierno ricorrente; - di ogni atto connesso anche indirettamente a quelli impugnati, nonché prodromico e conseguenziale e che, anche interpretato, abbia determinato l'esclusione del ricorrente e comunque leso i diritti e gli interessi legittimi dello stesso.

Giustizia amministrativa202512704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale nell'Esercito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale e la comunicazione del Reggimento con cui era stato escluso dal concorso, per non avere mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando. La non idoneità era stata ricollegata a ipotiroidismo congenito in compenso farmacologico, trattato quotidianamente con Eutirox. È stata inoltre impugnata la direttiva tecnica adottata ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. 90/2010, nella parte ritenuta ostativa all'ammissione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione e un supplemento di verificazione. L'organo verificatore ha accertato che il ricorrente è affetto da ipotiroidismo congenito, con tiroide ipoplasica, ectopica e non funzionante, la cui funzione è vicariata dall'assunzione permanente del farmaco. Pur rilevando che allo stato attuale la patologia non determina riflessi menomanti, il verificatore ha evidenziato la necessità dell'assunzione quotidiana del farmaco, della sua costante disponibilità e di periodici controlli e adeguamenti del dosaggio, condizioni non sempre garantite nelle situazioni operative militari. Il ricorrente ha contestato le conclusioni tecniche. Il TAR ha ritenuto decisivo l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'assenza di limitazioni funzionali attuali, dovuta al compenso farmacologico, non supera l'espressa previsione normativa che include le malattie della tiroide tra le cause di non idoneità al servizio militare.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto accertata, sulla base della verificazione e del supplemento di verificazione, la patologia tiroidea prevista dalla direttiva tecnica come causa di non idoneità. La circostanza che la terapia sostitutiva consenta attualmente una buona efficienza fisica non è stata considerata dirimente, poiché l'idoneità richiesta per il servizio militare è idoneità incondizionata e la normativa mira anche a prevenire il rischio di future limitazioni operative o di mancata disponibilità del farmaco nei teatri operativi. L'Amministrazione, in presenza di una causa normativa di non idoneità, non dispone di discrezionalità per disapplicare i criteri stabiliti per il reclutamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle incertezze della materia, mentre le spese di verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    Costituisce la base normativa dell'elenco delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini della non idoneità al servizio militare.

  • Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 sull'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare

    le malattie della tiroide (ipo/ipertiroidismo, gozzo multinodulare)

    La direttiva include le malattie della tiroide tra le cause di non idoneità al servizio militare; la previsione opera anche quando la patologia sia attualmente compensata farmacologicamente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Ai fini del reclutamento militare, quando la normativa tecnica qualifica una determinata patologia come causa di non idoneità, l'Amministrazione deve applicare tale previsione e non può disapplicarla sulla base di valutazioni individuali favorevoli non contemplate dalla disciplina.
  • La presenza di una patologia tiroidea espressamente ricompresa tra le cause di non idoneità non è resa irrilevante dal fatto che la terapia farmacologica garantisca attualmente l'assenza di limitazioni funzionali o lavorative.
  • L'idoneità al servizio militare richiesta per il reclutamento è idoneità incondizionata e deve essere valutata anche considerando la continuità della terapia, la disponibilità del farmaco e la necessità di controlli e adeguamenti periodici, condizioni che possono non essere assicurate in ogni situazione operativa.
  • Una verificazione tecnica che confermi sia la diagnosi sia la riconducibilità della patologia alla fattispecie normativa di non idoneità fornisce una base istruttoria idonea a sostenere il giudizio di esclusione, anche se il verificatore esclude la presenza di menomazioni attuali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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