Cassazione Penale, Sentenza n. 22028/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, denunciando: errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione dei gravi indizi; travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Aloe prive di specificità e riscontri individualizzanti; errata valutazione delle intercettazioni e delle condotte contestate nei capi 3 e 4 (tentate estorsioni), nonché la mancata considerazione dei motivi nuovi e la possibilità di interpretazioni alternative che escluderebbero la partecipazione stabile al sodalizio. Infine il ricorrente ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari malgrado la presunzione di pericolosità prevista per i reati aggravati dalle modalità mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure relative ai gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) ritenendo che le dichiarazioni del collaboratore erano generiche e prive di facta concludentia tali da dimostrare la stabile messa a disposizione del sodalizio; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Per il resto (capi 3 e 4, tentate estorsioni, e le aggravanti mafiose riferite a quelle fattispecie) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua sulle condotte estorsive, sulle intercettazioni e sulla sussistenza delle aggravanti mafiose e ha respinto la censura sulle esigenze cautelari, rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a vincere la presunzione relativa di pericolosità. Infine la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione per delitti aggravati dall'art. 416-bis; inversione dell'onere argomentativo: chi contesta la misura deve addurre elementi che escludono le esigenze cautelari
art. 416-bis cod. pen.
Valutata nella forma di aggravante per i delitti estorsivi e nella qualificazione della condotta associativa; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione può consistere anche in contributi che favoriscono attività esterne dell'organizzazione
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle misure cautelari personali e ai requisiti per la loro adozione in presenza di gravi indizi
art. 192 cod. proc. pen.
Regola di giudizio sui gradi di probabilità e sulla valutazione dei sospetti; censurata l'asserita errata applicazione relativa alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di motivazione del ricorso in cassazione e per l'enunciazione dei motivi nelle forme richieste
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione della Corte
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che affermano l'appartenenza di una persona a un sodalizio mafioso richiedono, per fondare una misura cautelare, la presenza di descrizioni di comportamenti specifici (facta concludentia) riconducibili all'imputato; affermazioni generiche senza riferimenti individuativi non bastano a provare la partecipazione stabile.
- La partecipazione ad associazione mafiosa deve emergere da indicatori concreti di stabilità e di disponibilità permanente verso il gruppo (ruolo dinamico, azioni ripetute o ruoli riconosciuti), non solo da partecipazioni episodiche a delitti-scopo.
- Le intercettazioni e i contatti sporadici possono dimostrare il coinvolgimento in specifici reati (es. estorsioni), ma per essere valorizzati ai fini dell'accusa associativa devono essere raccordati in modo logico e dettagliato con elementi che dimostrino una disponibilità durevole al sodalizio.
- In presenza dei reati aggravati dalle modalità mafiose opera la doppia presunzione di cui all'art. 275 co. 3: spetta al ricorrente prospettare elementi concreti che escludano le esigenze cautelari o dimostrino la loro soddisfacibilità con misure meno afflittive.
- Il giudice del merito ha discrezionalità nella valutazione del materiale probatorio; le critiche che si limitano a prospettare ricostruzioni alternative senza indicare vizi logico-giuridici della motivazione sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
- Se emergono elementi nuovi (es. intercettazioni sopravvenute) questi possono essere valutati nel nuovo giudizio di merito e possono influire sulla qualificazione della partecipazione o sulla sussistenza delle aggravanti.
- Per la difesa è strategico dimostrare la possibile lettura alternativa dei fatti (es. contiguità o ruolo imprenditoriale neutralmente esposto) e la mancanza di riscontri individualizzanti alle affermazioni del collaboratore per mettere in crisi la prova indiziaria dell'appartenenza.
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