Ordinanza n. 2964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9059 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione delle diffide provinciali e della relazione tecnica ARPA relative al deposito di materiali nel piazzale D e alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 9059/2025, con cui era stato respinto il ricorso contro due diffide della Provincia di Frosinone e contro la relazione tecnica di ARPA Lazio. Le diffide imponevano la rimozione dei materiali industriali depositati a cielo aperto nel piazzale D oppure, secondo la prima diffida, l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia e, secondo la seconda, la rimozione dei materiali in assenza di apposito depuratore. La controversia riguarda la riconducibilità del piazzale alla disciplina del Piano regionale di tutela delle acque, che impone il convogliamento e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti da piazzali e aree esterne industriali, e in particolare l’esistenza di un rischio di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Il Consiglio di Stato non ha ancora esaminato definitivamente i motivi d’appello, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sul tipo di materiali depositati nel piazzale al momento dei sopralluoghi e sul rischio concreto di dilavamento, anche alla luce delle lavorazioni normalmente svolte nello stabilimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione sulle questioni processuali e di merito e ha disposto una verificazione, affidata al Direttore del dipartimento della facoltà di ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega a un docente competente. Il verificatore dovrà accertare se, in base ai materiali presenti nel piazzale D al momento del sopralluogo, alle informazioni risultanti dagli atti e alle lavorazioni usualmente svolte dall’impresa, sussistesse un rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, segnalando inoltre ogni ulteriore circostanza rilevante. Sono state disciplinate le modalità di comunicazione dell’avvio delle operazioni, la partecipazione dei tecnici di fiducia e dei difensori, l’eventuale acquisizione di documenti presso le amministrazioni, i termini per il deposito della relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. Le amministrazioni dovranno collaborare con il verificatore; l’eventuale mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. È stato posto a carico dell’appellante un anticipo di euro 2.000 sul compenso del verificatore, con riserva sulla definitiva imputazione delle spese. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata al Presidente della Sezione, all’esito della verificazione e previa istanza della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale
le acque meteoriche di prima pioggia “dei piazzali e aree esterne industriali… devono essere convogliate ed opportunamente trattate prima dello scarico nel corpo recettore”
La disposizione costituisce il parametro sostanziale posto a fondamento delle diffide e impone il convogliamento e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali e dalle aree esterne industriali, quando rilevanti ai fini della tutela dei corpi idrici.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata collaborazione delle amministrazioni con il verificatore può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova dalla condotta processuale.
Massime di principio
- Quando la legittimità di prescrizioni ambientali dipende dall’accertamento tecnico del rischio di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per la qualità dei corpi idrici, il giudice può disporre una verificazione diretta ad accertare natura dei materiali, condizioni del deposito, lavorazioni svolte e concreta possibilità di contaminazione mediante acque meteoriche.
- L’applicazione della disciplina sulle acque meteoriche di prima pioggia provenienti da piazzali e aree esterne industriali richiede un accertamento, anche tecnico, della riconducibilità dell’area e delle attività svolte al rischio di rilascio di sostanze rilevanti per gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
- Nel corso di una verificazione, le parti possono nominare tecnici di fiducia, assistere alle operazioni peritali e formulare osservazioni sulla relazione preliminare; tali osservazioni devono essere esaminate nella relazione finale.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione allo svolgimento della verificazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova e può incidere sulla regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 810/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →