Sentenza n. 862/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 551 resa in data 6 febbraio 2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto di Federica Ocello di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l’importo di € 500,00 annui.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 551 del 6 febbraio 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, per complessivi 1.500 euro. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla decisione e ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale ordinario. Ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che la necessità di instaurare il giudizio fosse riconducibile alla precedente mancata esecuzione del decisum. Le spese sono state liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria; nel caso concreto, l'intervenuta esecuzione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione, nelle more del processo, della decisione giudiziaria della cui attuazione si discute determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con addebito all'amministrazione quando la condotta amministrativa precedente abbia reso necessario il ricorso.
- Quando il difensore dichiara di essere antistatario, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere disposta con distrazione in suo favore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →