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Direttiva 2004/21

Direttiva 2004/21/CE della Commissione, del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/21/CE della Commissione costituisce un adeguamento tecnico della direttiva 76/769/CEE in materia di restrizioni alla commercializzazione e all’uso di determinate sostanze pericolose. Essa aggiorna la disciplina dei coloranti azoici per articoli tessili e di cuoio, introducendo una soglia di 30 ppm per la rilevabilità delle ammine aromatiche elencate e richiamando metodi di prova elaborati dal CEN. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 dicembre 2004.

Adeguamento tecnico delle restrizioni UE sui coloranti azoici negli articoli tessili e di cuoio, con introduzione di metodi di prova per verificarne la conformità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica della direttiva 76/769/CEE. Sul piano materiale riguarda i coloranti azoici utilizzati in articoli tessili e di cuoio che possono entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o con la cavità orale umana, nonché i relativi controlli di conformità mediante metodi di prova. Restano impregiudicate le prescrizioni minime di tutela dei lavoratori previste dalla normativa UE citata nei considerando.

Direttiva 2004/21/CE: restrizioni sui coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio

La direttiva 2004/21/CE della Commissione costituisce un tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE. Essa dà attuazione alle previsioni della direttiva 2002/61/CE, che vieta l’uso di determinati coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio, introducendo anche criteri tecnici di prova per verificarne la conformità. I considerando richiamano i metodi sviluppati dal CEN e precisano che la nuova disciplina non incide sulle norme UE di tutela minima dei lavoratori.

Obiettivo e contesto normativo

L’intervento mira a rendere operativa la restrizione già prevista per i coloranti azoici, integrando la disciplina con metodi di prova uniformi. La Commissione adotta la direttiva in base all’articolo 2 della direttiva 2002/61/CE, che richiede appunto l’adozione di metodi di prova per l’applicazione del punto 43 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Ambito materiale della restrizione

La modifica riguarda i coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più ammine aromatiche elencate nell’appendice. La soglia rilevante è superiore a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova indicati nell’appendice.

Il divieto si applica agli articoli tessili e di cuoio che possono entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o con la cavità orale umana. Tra gli esempi espressamente menzionati figurano:

  • capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini e altri articoli sanitari, sacchi a pelo;
  • calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo;
  • giocattoli tessili o in cuoio o che comportano parti tessili o di cuoio;
  • filati e tessuti destinati al consumatore finale.

Contenuto della modifica tecnica

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 76/769/CEE sia modificato come indicato nell’allegato della direttiva 2004/21/CE. Nell’allegato, il punto 43 relativo ai "coloranti azoici" viene sostituito con una formulazione più precisa del divieto e con il richiamo agli articoli interessati.

All’appendice del punto 43 viene inoltre aggiunto l’elenco dei metodi di prova. Il testo non dettaglia i singoli metodi, ma li incorpora come strumento tecnico per il controllo della conformità.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono porre in vigore, entro il 31 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.

Le misure nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È anche previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Rapporti con altra normativa dell’Unione

La direttiva richiama espressamente la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE, precisando che la nuova disciplina si applica senza pregiudicare le disposizioni comunitarie che stabiliscono prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori. Ne deriva che la restrizione sui coloranti azoici opera in modo autonomo rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma senza comprometterne il livello di tutela.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. In sostanza, viene aggiornato il punto 43 relativo ai coloranti azoici.

Nuova formulazione del divieto sui coloranti azoici

Nel punto 43 dell’allegato, i coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più ammine aromatiche elencate nell’appendice in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate, non possono essere impiegati in articoli tessili e di cuoio destinati al contatto diretto e prolungato con pelle o cavità orale.

Categorie di articoli interessati

Il divieto riguarda, a titolo esemplificativo, capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini e altri articoli sanitari, sacchi a pelo, calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse da collo, giocattoli tessili o in cuoio e filati e tessuti destinati al consumatore finale.

Metodi di prova

All’appendice del punto 43 è aggiunto l’elenco dei metodi di prova. La direttiva richiama metodi sviluppati dal CEN per il controllo degli articoli tessili e di cuoio ai fini dell’applicazione della restrizione.

Recepimento e informazione alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieambientesicurezza dei prodottisalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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