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Sentenza

Sentenza n. 2403/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio notificato il 14 maggio 2024, relativo al rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale, richiesto in ragione dell’attività imprenditoriale svolta anche in orario notturno e della qualità di testimone di giustizia. Ha dedotto: a) eccesso di potere, violazione di legge, carenza di istruttoria e lesione della partecipazione procedimentale, sostenendo di non aver ricevuto il riscontro alla richiesta di accesso agli atti a causa di un errore nell’indirizzo PEC e contestando la valutazione della memoria endoprocedimentale; b) nullità o inesistenza del provvedimento per assenza di firma; c) eccesso di potere per l’utilizzo, nel provvedimento finale, di circostanze non indicate nel preavviso di rigetto. Il diniego richiamava l’assenza di elementi concreti e attuali attestanti un pericolo per l’incolumità personale, nonché ulteriori elementi ritenuti sintomatici di inaffidabilità, tra cui deferimenti all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata, violenza privata, violazione di sigilli e lottizzazione abusiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla partecipazione procedimentale, osservando che il ricorrente ha potuto conoscere e contestare in giudizio gli atti essenziali e che l’eventuale diniego, espresso o tacito, dell’accesso avrebbe dovuto essere impugnato con l’autonomo rimedio previsto dall’art. 116 c.p.a. entro trenta giorni; la generica richiesta di poteri istruttori non equivaleva a una rituale domanda di accesso. Ha inoltre escluso la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ritenendo la causa sufficientemente istruita, e ha giudicato adeguata la motivazione sull’esame della memoria procedimentale. Ha respinto anche la censura relativa alla firma: il provvedimento depositato recava la firma digitale del Prefetto e, comunque, la mancanza della sottoscrizione determina nullità solo quando impedisce di ricondurre l’atto all’autorità emanante; se la provenienza è certa, si configura al più una mera irregolarità. È stata respinta infine la doglianza sulla diversità tra preavviso e provvedimento finale: non è necessaria una corrispondenza puntuale, purché il diniego definitivo resti nello schema motivazionale del preavviso e non si fondi su ragioni del tutto nuove. Nel merito, il Collegio ha affermato che il porto d’armi è una deroga al generale divieto di portare armi e che, per la licenza destinata alla difesa personale, occorre un dimostrato bisogno fondato su circostanze specifiche, concrete e attuali. Né l’attività imprenditoriale, né il precedente ruolo di testimone di giustizia, considerati in termini generici, dimostravano un pericolo attuale per l’incolumità personale. Il provvedimento era inoltre plurimotivato e la legittimità della motivazione relativa all’assenza del bisogno attuale e concreto era sufficiente a sostenerlo, indipendentemente dalle contestazioni concernenti gli ulteriori elementi di inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La licenza di porto d’arma per difesa personale può essere rilasciata solo in presenza di un bisogno effettivo, specifico, concreto e attuale di protezione, poiché l’autotutela armata costituisce un’eccezione al generale affidamento della sicurezza alle forze di polizia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale non deve necessariamente riprodurre puntualmente il preavviso di rigetto, ma deve restare nello schema motivazionale delineato dal preavviso e non può fondarsi su ragioni del tutto nuove tali da vanificarne la funzione partecipativa.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego espresso o tacito di accesso ai documenti deve essere contestato con ricorso autonomo o con istanza endoprocessuale entro trenta giorni; una generica richiesta di poteri istruttori nel giudizio di merito non sostituisce tale rimedio.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di documenti utili alla decisione, ma non deve esercitare tale potere quando la causa è già sufficientemente istruita e gli atti disponibili sono idonei a fondare la decisione.

  • art. 699 c.p.

    La disciplina penale esprime il generale divieto di portare armi, rispetto al quale la licenza costituisce una deroga eccezionale.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La disciplina conferma il carattere derogatorio e restrittivo dell’autorizzazione amministrativa al porto d’armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La licenza di porto d’arma per difesa personale non costituisce un diritto, ma una deroga al generale divieto di portare armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone la prova di un bisogno effettivo, specifico, concreto e attuale, da valutare mediante un controllo amministrativo particolarmente penetrante.
  • Il dimostrato bisogno di un’arma per difesa personale non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta dal richiedente o dalla precedente qualità di testimone di giustizia, se non sono indicati elementi puntuali dai quali emerga un rischio attuale per l’incolumità personale.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma e idonea a sostenere il dispositivo è sufficiente a conservarne la validità, anche se altre motivazioni siano contestate o risultino eventualmente viziate.
  • Il diniego di accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, deve essere impugnato mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a. entro trenta giorni; la mera richiesta generica di esercizio dei poteri istruttori nel giudizio di merito non costituisce domanda di accesso ritualmente proposta.
  • La mancanza della firma non determina la nullità del provvedimento quando, dal suo contenuto e dal contesto, la provenienza dell’atto e l’autorità emanante siano comunque certe e inequivocabili; in tale ipotesi l’assenza della sottoscrizione può integrare, al più, una mera irregolarità.
  • Il provvedimento finale adottato dopo il preavviso di rigetto non deve coincidere puntualmente con quest’ultimo, ma non può introdurre ragioni completamente nuove, estranee allo schema motivazionale comunicato, tali da frustrare la partecipazione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

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