Sentenza del 03/10/2018 n. 23995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2002. L'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d'imposta derivante da una fattura ritenuta riferita a operazioni inesistenti e aveva recuperato imponibili e imposte fino a concorrenza dei crediti indicati in dichiarazione, nonostante la precedente definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. La contribuente sosteneva che l'accertamento fosse precluso dall'art. 9, comma 10, della medesima legge. Dopo l'accoglimento in primo grado e il rigetto in appello, la società proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, la società si è avvalsa della procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'Agenzia delle entrate ha attestato l'integrale pagamento e ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, senza decidere nel merito sulla legittimità dell'accertamento o sull'effettiva preclusione derivante dalla precedente definizione automatica.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La contribuente aveva aderito alla definizione automatica prevista dalla norma e sosteneva che tale definizione impedisse ulteriori accertamenti per le annualità interessate.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10
La società invocava questa disposizione per sostenere l'illegittimità e la preclusione dell'accertamento successivo alla definizione automatica. La Corte, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito perché il giudizio si è estinto.
Decreto-legge n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla Legge n. 96 del 2017
La disposizione ha consentito alla società di definire agevolmente la controversia tributaria mediante il pagamento integrale delle somme dovute, determinando l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita integralmente mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto senza che il giudice esamini le questioni sostanziali controverse.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una pronuncia sulla fondatezza delle ragioni del contribuente o dell'Amministrazione: il merito della controversia rimane normalmente non deciso.
- Il pagamento integrale delle somme richieste, se verificato o attestato dall'Amministrazione finanziaria, costituisce il presupposto decisivo per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate integralmente, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile e valutato dal giudice.
- La precedente adesione a una definizione automatica può incidere sulla possibilità dell'Amministrazione di effettuare ulteriori accertamenti, ma tale questione deve essere esaminata nel merito; se il processo si estingue prima della decisione, non si forma una pronuncia giudiziale su tale effetto preclusivo.
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