Cassazione Penale, Sentenza n. 19318/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato una precedente ordinanza che, a sua volta, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduceva violazione degli artt. 163 c.p. e ss., dell'art. 27 Cost., vizio di motivazione e violazione del principio del favor rei, sostenendo che la revoca della sospensione condizionale può avvenire solo in presenza di condanne definitive e che la sentenza del 17 febbraio 2014 era ancora oggetto di impugnazione (rimessa in termini), per cui il soggetto doveva considerarsi incensurato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse revocato il beneficio della sospensione condizionale, ma avesse revocato una precedente ordinanza che aveva revocato detto beneficio; pertanto il provvedimento era favorevole al ricorrente e questi non aveva interesse a impugnare. Inoltre le doglianze sono state ritenute aspecifiche. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen. e ss.
Il ricorrente invoca l'art. 163 c.p. in relazione alla revoca della sospensione condizionale per nuovi reati o per condanne; la Corte osserva la rilevanza della definitività delle condanne ma non accoglie la doglianza perché l'atto impugnato non ha revocato la sospensione bensì ha annullato una precedente revoca, rendendo ininfluente per il caso concreto la questione sulla definitività
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di responsabilità penale e finalità della pena; la Corte non rileva violazione atteso che il provvedimento impugnato risultava favorevole e le censure erano aspecifiche
principio del favor rei
Invocato come criterio interpretativo a favore dell'imputato; la Corte non lo ritiene violato nella fattispecie perché l'ordinanza impugnata era a favore del ricorrente e le doglianze non rilevanti
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso verificare con attenzione l'oggetto materiale del provvedimento impugnato: se l'atto è favorevole al ricorrente questi potrebbe essere privo di interesse ad impugnare e il ricorso risultare inammissibile
- La revoca della sospensione condizionale della pena di norma può fondarsi su condanne definitive; se la presunta condanna è impugnata o vi è stata rimessione in termini, essa non costituisce presupposto definitivo per la revoca
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e ben fondate; censure aspecifiche possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- Attenzione alle conseguenze economiche: ricorsi inammissibili o infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende)
- In situazioni complesse accertare se il giudice abbia effettivamente revocato un provvedimento favorevole (es. annullamento di una precedente revoca): in tal caso l'interesse ad impugnare è nullo o molto limitato
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