Cassazione Civile, Ordinanza n. 36181/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente, per l'anno d'imposta 2004, un maggior reddito di partecipazione di euro 4.148 in relazione a una quota dell'1,67% detenuta in una società a responsabilità limitata. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, non riportati nel testo. Il contribuente si è costituito con controricorso e, nelle more, ha chiesto l'estinzione del giudizio ai sensi della disciplina di definizione agevolata introdotta dalla l. n. 197/2022, depositando l'istanza di definizione e la quietanza della prima rata.
La decisione
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l'istanza di estinzione proposta dal controricorrente e ha verificato che erano stati tempestivamente depositati sia la domanda di definizione agevolata sia la quietanza del pagamento della prima rata, nei termini e alle condizioni previste dalla l. n. 197/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha anche precisato che resta salva la facoltà dell'Agenzia di opporre eventuale diniego della definizione, con le conseguenze di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio... possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La norma consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti mediante domanda del soggetto legittimato e pagamento dell'importo dovuto, secondo il valore della controversia.
art. 1, comma 188, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare... le controversie possono essere definite con il pagamento... del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado"
In presenza di soccombenza dell'Ufficio nell'ultima pronuncia non cautelare, la lite può essere definita con il pagamento della percentuale ridotta prevista dal comma.
art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti... entro il 30 settembre 2023... Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto"
Il perfezionamento della definizione richiede la domanda e il pagamento dovuto; nel pagamento rateale è sufficiente il versamento della prima rata nei termini per perfezionarla.
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte valorizza l'onere di deposito presso il giudice della copia della domanda e della prova del versamento della prima rata per ottenere l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
Il deposito rituale della documentazione prevista comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano compensate nel senso che gravano su chi le ha anticipate.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La documentazione relativa alla definizione agevolata e al pagamento della prima rata non è soggetta a notificazione alla controparte.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La Corte richiama la disciplina processuale modificata, applicata secondo il principio tempus regit actum.
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
È richiamato come disciplina applicabile, in quanto compatibile, al pagamento rateale previsto per la definizione agevolata.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La compensazione è esclusa nel pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, la definizione agevolata perfezionata con domanda e pagamento della prima rata determina l'estinzione del giudizio, purché la documentazione sia tempestivamente depositata presso il giudice.
- Quando la legge sulla definizione agevolata prevede il pagamento rateale, il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima rata entro il termine stabilito, senza necessità di attendere il pagamento integrale.
- Il giudice deve verificare in via pregiudiziale la sussistenza dei presupposti documentali della definizione agevolata; ove essi risultino, il processo va dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale.
- La documentazione comprovante domanda di definizione e versamento non richiede notificazione alla controparte, se la legge speciale e la disciplina processuale applicabile non la prevedono.
- La pronuncia di estinzione non preclude, in astratto, la possibilità per l'amministrazione di far valere un eventuale diniego della definizione secondo le regole di legge.
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