Sentenza n. 1809/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 1147 del 3 giugno 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1147 del 3 giugno 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarata passata in giudicato, deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna al pagamento di 3.000 euro mediante carta del docente e alle spese processuali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, rilevando l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, da calcolarsi in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo del giudicato e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, determinata secondo criteri di non manifesta iniquità e con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'impiego della penalità di mora quale strumento volto a sollecitare l'amministrazione all'adempimento del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato, in assenza di elementi ostativi documentati, giustifica l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, quale strumento di coercizione indiretta e di garanzia dell'effettività della tutela.
- La penalità di mora decorre, secondo il criterio fissato dal giudice, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all'amministrazione inadempiente e cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere concorrente con quello commissariale.
- La penalità di mora deve essere soggetta a un limite massimo, individuato nella misura del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
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