Cassazione Penale, Sentenza n. 19987/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria: il difensore chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando omissione di risposta sui motivi di appello relativi alla mancata assoluzione per il reato associativo, mancata motivazione sull'aumento di pena per la continuazione e sull'applicazione del minimo edittale nonché mancanza di motivazione nella determinazione della pena di base e dell'aggravante contestata al capo 19.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che l'annullamento precedente fosse stato disposto esclusivamente per la rideterminazione della pena sui capi 15, 17, 18, 19 e 20, essendo divenuta definitiva la responsabilità per quei reati e avendo la Corte già dichiarato inammissibili i motivi relativi alla continuazione e alle attenuanti generiche/minimo edittale. Pertanto la Corte d'appello ha correttamente rimodulato la pena prendendo come reato base il capo 19 (dopo l'esclusione del reato associativo) e applicando l'aumento di 20 giorni di reclusione per ciascun reato in continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza di annullamento n. 28536 del 04/05/2021 (Corte di Cassazione)
La precedente sentenza di annullamento ha escluso il reato associativo per prescrizione e ha disposto il rinvio unicamente per la rideterminazione della pena; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi sul difetto di motivazione relativi alla continuazione e alle attenuanti generiche/minimo edittale, precludendo la loro riproposizione.
Prescrizione
Il reato associativo è stato dichiarato estinto per prescrizione e dunque non può essere più considerato nella determinazione della pena.
Aumento di pena per continuazione
La Corte territoriale ha applicato l'aumento per continuazione (20 giorni per ciascun reato in continuazione) sulla base del reato più grave rimasto; le censure difensive su tale aumento erano già state ritenute inammissibili in precedenza.
Attenuanti generiche e determinazione nel minimo edittale
Le richieste difensive di riconoscimento delle attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo sono state giudicate genericamente formulate e inammissibili, per cui non potevano essere nuovamente riproposte.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio esclusivamente per la rideterminazione della pena, il giudice di rinvio deve limitarsi alla sola determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio e non può riesaminare questioni già decise o motivate come inammissibili.
- I motivi di impugnazione formulati in termini generici e privi di specificazione sono a rischio di inammissibilità: occorre esporre ragioni concrete e specifiche per ottenere che siano valutate.
- Quando un reato è dichiarato estinto per prescrizione, esso non può più costituire base di calcolo per la determinazione della pena complessiva o per individuare il reato "più grave".
- Se sono rimaste responsabilità definitive per alcuni capi, il giudice può prendere come base per il calcolo della pena il reato più grave tra quelli residui e applicare gli aumenti (ad es. per continuazione) sui rimanenti reati in continuazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme in favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza procedurale prima di proporre impugnazioni.
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