Cassazione Penale, Sentenza n. 00046/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva condannati, concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e applicando l'aumento per continuazione: furto in abitazione aggravato (effrazione e violenza sulle cose) consumato il 12/03/2016 in due appartamenti di via Mezzovia, Lacco Ameno, con sottrazione di denaro e dispositivi elettronici. Lucci proponeva due motivi in Cassazione: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver condannato l'imputato sulla base della sola dichiarazione della persona offesa e di un'individuazione visiva da un video; (2) omessa assunzione di una prova decisiva, lamentando che la Corte d'appello aveva rifiutato la rinnovazione istruttoria richiesta per la visione integrale delle registrazioni video. Castagliuolo deduceva un unico motivo relativo a contraddittorietà e illogicità nella determinazione della pena, sostenendo che l'aumento per continuazione verteva su un "reato sub 2)" non presente nell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Lucci, le questioni dedotte in Cassazione concernenti la responsabilità penale e la mancata acquisizione di una prova decisiva non erano deducibili in sede di legittimità perché non erano state devolute al giudice d'appello (in appello il ricorrente aveva contestato solo il trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti e chiesto proscioglimento ex art. 131-bis); inoltre i motivi erano generici e la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata sull'attendibilità delle individuazioni e sulla valutazione delle immagini e delle testimonianze a riscontro. Per Castagliuolo il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'imputazione e la motivazione dimostravano che erano contestati due distinti furti in due diversi appartamenti, giustificando l'aumento per continuazione; la disparità nella numerazione era mero errore formale privo di incidenza sulla decisione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
artt. 110, 624 bis , 625, comma 1, n. 2, cod.pen.
Norme che qualificano i reati contestati: concorso di persone (art.110) e furto in abitazione aggravato (art.624-bis e art.625 n.2). La Corte ha ritenuto provata la consumazione dei due furti aggravati.
art. 81 cod. pen.
Rileva la pluralità di delitti nel medesimo capo o la loro riconduzione ai fini del concorso formale o materiale; la Corte ha interpretato che nel capo unico erano contestati due distinti delitti, giustificando l'aumento per continuazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla continuazione o benefici della sospensione condizionale? (contestata in appello dal ricorrente come istanza di proscioglimento); qui è citata come fatto processuale relativo alle richieste di merito formulate in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale alle prescrizioni relative al contenuto e alla forma del ricorso per cassazione o degli atti: il ricorso è stato articolato conformemente ai requisiti formali richiesti.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede il vizio per omessa assunzione di una prova decisiva come motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto la questione non deducibile perché non era stata previamente devoluta al giudice d'appello e, comunque, il motivo era generico.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello debba essere proposta tempestivamente nell'atto di appello o nei motivi; la mancata osservanza rende improcedibile la richiesta tardiva formulata in udienza.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto ai motivi di appello e alla loro formalizzazione: la Corte sottolinea che l'istanza istruttoria in appello andava formulata nei motivi presentati ex art. 585.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti alla deducibilità in Cassazione: non sono ammissibili questioni non devolute al giudice d'appello salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; la Corte ha applicato tale principio per escludere i motivi non sollevati in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione per colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non sono esaminabili questioni di fatto o di prova che non siano state previamente devolute al giudice d'appello: le censure non sollevate in appello risultano inammissibili in sede di legittimità.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. visione di registrazioni) deve essere proposta nell'atto di appello o nei motivi (art. 603 c.p.p.); richieste formulate tardivamente in udienza possono essere ritenute inammissibili.
- Motivi generici, privi di specificità e di confronto con le ragioni della sentenza impugnata, sono inammissibili: il ricorso per cassazione richiede censure puntuali e specifiche.
- L'identificazione operata dalla persona offesa, supportata da immagini di videosorveglianza e da elementi di riscontro (testimonianze, riprese anteriori/posteriori), può avere adeguata forza probatoria se la motivazione di merito la illustra e la collega agli altri elementi della prova.
- Errori formali o di numerazione nell'enunciazione della motivazione o nella rubrica dell'imputazione, se non incidono sul diritto di difesa o sul diritto sostanziale dell'imputato, sono vizi meramente formali e non determinano l'annullamento della sentenza.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria per colpa (art. 616 c.p.p.); è quindi importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.
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