Sentenza n. 142/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto di esproprio Prot.CDG-0750475, protocollo di notifica CDG-0655369-U del 23 settembre 2022, pervenuto al ricorrente il successivo 4 ottobre 2022, del bene sito in Montereale di proprietà del ricorrente individuato al foglio 78 particella originaria 220, particella derivata 220 per un'area di mq 1.640.00 ove venivano individuate l'indennità di esproprio per € 32.800,00 e l'indennità di occupazione aggiuntiva per € 12.300,00 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere i provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esproprio relativo a un'area di 1.640 mq nel Comune di Montereale, con determinazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione aggiuntiva
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato il decreto di esproprio adottato da Anas S.p.a., chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché la declaratoria dei diritti conseguenti. Anas ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso, notificato alla resistente il 3 novembre 2022, è stato depositato il 1° dicembre 2022. Trattandosi di controversia in materia di espropriazione soggetta al rito abbreviato, il termine per il deposito era di quindici giorni dalla notificazione, anziché di trenta giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di Anas e ha dichiarato irricevibile il ricorso, senza esaminare i motivi di illegittimità del decreto di esproprio né la domanda relativa alle conseguenze della sua eventuale caducazione. Il giudice ha ritenuto perentorio il termine di deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. e ha applicato la sua riduzione alla metà per le controversie soggette al rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a.; il deposito del 1° dicembre 2022, a fronte della notificazione del 3 novembre 2022, è quindi avvenuto oltre il termine di quindici giorni. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
il termine di trenta giorni stabilito per il deposito del ricorso è perentorio
Il termine ordinario per il deposito del ricorso ha natura perentoria.
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
controversie in materia di espropriazione
Le controversie in materia di espropriazione sono soggette al rito abbreviato.
art. 119, comma 2, c.p.a.
riduce della metà il termine ordinario stabilito dal citato art. 45
Per le controversie soggette al rito abbreviato, il termine ordinario per il deposito del ricorso è ridotto alla metà, sicché il termine applicabile era di quindici giorni.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di espropriazione soggette al rito abbreviato, il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni dalla notificazione, in applicazione della riduzione alla metà prevista dall'art. 119, comma 2, c.p.a.
- Il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a., anche nella versione ridotta applicabile al rito abbreviato, è perentorio; il suo mancato rispetto determina l'irricevibilità del ricorso.
- La tardività del deposito del ricorso impedisce l'esame nel merito delle censure proposte contro il decreto di esproprio.
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