Sentenza del 16/05/2017 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Contributo ambientale Polieco - Tubazioni in polietilene per edilizia e trasporto gas - Non assoggettabilità - Imposte e Tasse - Contributo ambientale - Presupposto impositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'applicazione del contributo ambientale obbligatorio previsto dall'art. 234, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che le tubazioni in polietilene oggetto della controversia sono beni di lunga durata e, per caratteristiche e destinazione d'uso, non rientrano nella potestà contributiva del Consorzio. La disciplina, vigente ratione temporis, escludeva dall'obbligo i beni in polietilene di lunga durata, in attesa di una determinazione ministeriale che individuasse i beni soggetti a contributo ridotto o esclusi perché non concretamente riciclabili a fine vita. Inoltre, la nozione di beni in polietilene è stata interpretata nel senso di comprendere soltanto quelli composti interamente o prevalentemente da tale materiale, con esclusione dei prodotti contenenti una percentuale ridotta di polietilene.
La decisione
La Cassazione, con sentenza n. 18390 del 18 settembre 2015, ha affermato che i beni in polietilene di lunga durata non sono soggetti al contributo ambientale Polieco ai sensi della normativa applicabile, anche in assenza della prevista determinazione ministeriale. Ne consegue la non assoggettabilità al contributo delle tubazioni destinate all'edilizia e al trasporto del gas, qualora qualificabili come beni durevoli e non come beni prevalentemente costituiti da polietilene destinati a un rapido avvio al riciclo. Il testo non indica l'esito formale del singolo dispositivo né i nominativi delle parti, ma il principio accolto è favorevole al soggetto obbligato e contrario alla pretesa contributiva del Consorzio.
Norme richiamate
Art. 234, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), nel testo vigente ratione temporis
Sono esclusi dall'obbligo contributivo i beni in polietilene di lunga durata, in attesa della determinazione ministeriale relativa ai beni soggetti a contributo ridotto o esclusi dal contributo.
La norma è stata interpretata nel senso che i beni in polietilene di lunga durata non rientrano nella potestà contributiva del Polieco fino alla definizione ministeriale dei criteri applicabili. Ai fini dell'assoggettamento, per beni in polietilene si intendono quelli costituiti interamente o prevalentemente da tale materiale.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)
Costituisce il quadro normativo di riferimento per il contributo ambientale relativo ai beni a base di polietilene e per l'individuazione dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Per stabilire se un prodotto è soggetto al contributo ambientale, occorre verificare sia la composizione materiale prevalente sia la sua funzione e durata d'impiego.
- I beni in polietilene destinati a durare a lungo, come le tubazioni per edilizia o trasporto del gas, non possono essere automaticamente assoggettati al contributo se la normativa applicabile li esclude in attesa dei criteri ministeriali.
- La mera presenza di polietilene nel prodotto non è sufficiente: i beni composti solo in minima parte da tale materiale possono rimanere fuori dall'ambito applicativo del contributo.
- In caso di richiesta contributiva, è rilevante documentare la composizione del bene, la destinazione d'uso, la durata prevista e la concreta riciclabilità a fine vita.
- L'assenza della determinazione ministeriale prevista dalla legge non consente di estendere in via automatica il contributo a categorie di beni durevoli che la norma primaria tende a escludere.
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