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Sentenza

Sentenza n. 1498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1046/2025

Giustizia amministrativa202505552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio del Comune su un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e aveva ordinato all’amministrazione di provvedere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno appellato la sentenza del TAR sostenendo la violazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. Secondo gli appellanti, il parere della Soprintendenza, pur non espresso entro il termine di novanta giorni, costituiva un passaggio indefettibile e conservava natura vincolante; non si sarebbe formato né un silenzio endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990 né un silenzio devolutivo ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 241/1990. Ne sarebbe derivato che il Comune non avrebbe potuto decidere sull’istanza in assenza del parere, anche se tardivo, e che il decorso del termine non avrebbe consumato il potere della Soprintendenza. Gli appellanti hanno inoltre dedotto che la diversa soluzione avrebbe violato il principio di legalità e la ratio della disciplina paesaggistica, volta a impedire la sanatoria degli abusi realizzati in area vincolata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la declaratoria di illegittimità dell’inerzia comunale e l’ordine al Comune di provvedere espressamente sull’istanza. Ha tuttavia precisato e modificato in parte la motivazione del TAR. L’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 qualifica come perentorio il termine di novanta giorni per il parere della Soprintendenza: il suo inutile decorso determina la decadenza dall’esercizio dello specifico potere di esprimere un parere vincolante e dalla possibilità di vincolare la decisione finale del Comune. Non si forma, però, un silenzio-assenso e la Soprintendenza non è totalmente estromessa dal procedimento: può ancora intervenire tardivamente, fino all’adozione del provvedimento finale, con un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante. Il Comune deve valutarlo ove pervenga in tempo utile e può discostarsene motivando. La soluzione è ritenuta coerente con il carattere perentorio del termine, con l’esigenza di celerità e certezza del procedimento e con la tutela dell’interesse paesaggistico. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    termine perentorio di novanta giorni

    Il decorso del termine determina la decadenza della Soprintendenza dal potere di esprimere un parere vincolante e di vincolare la decisione finale, ma non impedisce un successivo intervento partecipativo, non obbligatorio e non vincolante, fino all’adozione del provvedimento conclusivo.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disciplina della valutazione preventiva di compatibilità paesaggistica è richiamata come termine di confronto: il parere tardivo della Soprintendenza non conserva natura vincolante, ma può essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Non è applicabile alla fattispecie quale silenzio-assenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica.

  • art. 17, comma 1, l. 241/1990

    La fattispecie non è qualificata come silenzio devolutivo.

  • art. 100 c.p.c.

    La Soprintendenza è titolare di un interesse diretto e immediato a impugnare la sentenza, poiché questa le impediva di esercitare il potere che riteneva di conservare nel procedimento.

  • art. 9 Costituzione

    La soluzione interpretativa deve salvaguardare la rilevanza costituzionale dell’interesse paesaggistico, senza però consentire che l’inerzia dell’autorità di tutela arresti indefinitamente il procedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria disciplinato dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, il termine perentorio di novanta giorni assegnato alla Soprintendenza per esprimere il parere comporta, se inutilmente decorso, la decadenza dal potere di esprimere un parere vincolante e di condizionare la decisione finale dell’amministrazione procedente.
  • Il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non equivale a silenzio-assenso e non priva integralmente la Soprintendenza delle proprie attribuzioni: essa può intervenire nel procedimento fino all’adozione del provvedimento finale con un contributo partecipativo tardivo, non obbligatorio e non vincolante.
  • Dopo la scadenza del termine perentorio per il parere della Soprintendenza, l’amministrazione procedente deve comunque concludere il procedimento e non può subordinare sine die la propria decisione all’acquisizione del parere paesaggistico.
  • Il Comune deve valutare il contributo tardivo della Soprintendenza se questo perviene in tempo utile prima del provvedimento finale, ma può discostarsene con motivazione; il parere tardivo non conserva carattere vincolante.
  • La qualificazione del termine come perentorio deve produrre un effetto concreto, coerente con le esigenze di celerità, certezza e stabilità del procedimento, senza tuttavia annichilire la tutela paesaggistica mediante l’esclusione assoluta dell’autorità preposta al vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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