Sentenza n. 1498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1046/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato illegittimo il silenzio del Comune su un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e aveva ordinato all’amministrazione di provvedere
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno appellato la sentenza del TAR sostenendo la violazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. Secondo gli appellanti, il parere della Soprintendenza, pur non espresso entro il termine di novanta giorni, costituiva un passaggio indefettibile e conservava natura vincolante; non si sarebbe formato né un silenzio endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990 né un silenzio devolutivo ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 241/1990. Ne sarebbe derivato che il Comune non avrebbe potuto decidere sull’istanza in assenza del parere, anche se tardivo, e che il decorso del termine non avrebbe consumato il potere della Soprintendenza. Gli appellanti hanno inoltre dedotto che la diversa soluzione avrebbe violato il principio di legalità e la ratio della disciplina paesaggistica, volta a impedire la sanatoria degli abusi realizzati in area vincolata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la declaratoria di illegittimità dell’inerzia comunale e l’ordine al Comune di provvedere espressamente sull’istanza. Ha tuttavia precisato e modificato in parte la motivazione del TAR. L’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 qualifica come perentorio il termine di novanta giorni per il parere della Soprintendenza: il suo inutile decorso determina la decadenza dall’esercizio dello specifico potere di esprimere un parere vincolante e dalla possibilità di vincolare la decisione finale del Comune. Non si forma, però, un silenzio-assenso e la Soprintendenza non è totalmente estromessa dal procedimento: può ancora intervenire tardivamente, fino all’adozione del provvedimento finale, con un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante. Il Comune deve valutarlo ove pervenga in tempo utile e può discostarsene motivando. La soluzione è ritenuta coerente con il carattere perentorio del termine, con l’esigenza di celerità e certezza del procedimento e con la tutela dell’interesse paesaggistico. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
termine perentorio di novanta giorni
Il decorso del termine determina la decadenza della Soprintendenza dal potere di esprimere un parere vincolante e di vincolare la decisione finale, ma non impedisce un successivo intervento partecipativo, non obbligatorio e non vincolante, fino all’adozione del provvedimento conclusivo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disciplina della valutazione preventiva di compatibilità paesaggistica è richiamata come termine di confronto: il parere tardivo della Soprintendenza non conserva natura vincolante, ma può essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente.
art. 17-bis l. 241/1990
Non è applicabile alla fattispecie quale silenzio-assenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica.
art. 17, comma 1, l. 241/1990
La fattispecie non è qualificata come silenzio devolutivo.
art. 100 c.p.c.
La Soprintendenza è titolare di un interesse diretto e immediato a impugnare la sentenza, poiché questa le impediva di esercitare il potere che riteneva di conservare nel procedimento.
art. 9 Costituzione
La soluzione interpretativa deve salvaguardare la rilevanza costituzionale dell’interesse paesaggistico, senza però consentire che l’inerzia dell’autorità di tutela arresti indefinitamente il procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria disciplinato dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, il termine perentorio di novanta giorni assegnato alla Soprintendenza per esprimere il parere comporta, se inutilmente decorso, la decadenza dal potere di esprimere un parere vincolante e di condizionare la decisione finale dell’amministrazione procedente.
- Il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non equivale a silenzio-assenso e non priva integralmente la Soprintendenza delle proprie attribuzioni: essa può intervenire nel procedimento fino all’adozione del provvedimento finale con un contributo partecipativo tardivo, non obbligatorio e non vincolante.
- Dopo la scadenza del termine perentorio per il parere della Soprintendenza, l’amministrazione procedente deve comunque concludere il procedimento e non può subordinare sine die la propria decisione all’acquisizione del parere paesaggistico.
- Il Comune deve valutare il contributo tardivo della Soprintendenza se questo perviene in tempo utile prima del provvedimento finale, ma può discostarsene con motivazione; il parere tardivo non conserva carattere vincolante.
- La qualificazione del termine come perentorio deve produrre un effetto concreto, coerente con le esigenze di celerità, certezza e stabilità del procedimento, senza tuttavia annichilire la tutela paesaggistica mediante l’esclusione assoluta dell’autorità preposta al vincolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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