Sentenza del 24/10/2016 n. 8089 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO - Tributi non armonizzati - Violazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste un principio generale e immanente che imponga sempre il contraddittorio endoprocedimentale. Tale obbligo sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione normativa applicabile, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale durante l'accertamento tributario, sostenendo presumibilmente che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto impositivo. La questione riguardava tributi non armonizzati.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente obbligatorio in ogni procedimento di accertamento.
- La violazione del contraddittorio può essere contestata con successo solo quando una specifica norma impone all'Amministrazione di instaurarlo.
- Prima di eccepire l'illegittimità dell'accertamento, occorre individuare la disposizione normativa che prevede espressamente l'obbligo di confronto preventivo.
- La regola può differire per i tributi armonizzati o per procedimenti soggetti a discipline speciali, nei quali il contraddittorio può derivare dal diritto dell'Unione europea o da specifiche norme interne.
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