Cassazione Civile, Ordinanza n. 27763/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in precedenza, nell'ambito del quale il promissario acquirente aveva già versato integralmente il prezzo e ottenuto la detenzione del bene, agendo poi per ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. in sostituzione del definitivo non concluso. Sopravvenuto il concordato preventivo della promittente venditrice, la società aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione allo scioglimento dal preliminare ex art. 169 bis l. fall. Il promissario acquirente aveva reagito contestando la legittimità di tale scioglimento e, nel reclamo contro l'omologazione del concordato, aveva sostenuto che la proposta dovesse essere revocata o comunque non omologata. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha revocato l'omologazione ritenendo l'art. 169 bis non applicabile al preliminare già sostanzialmente eseguito dalla controparte e ravvisando sia un abuso dello strumento concordatario sia l'infattibilità economica del piano, poiché il bene promesso in vendita costituiva una parte essenziale dell'attivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 384, 112 e 394 c.p.c., nonché degli artt. 169 bis e 72 l. fall., sostenendo che il giudice di rinvio non potesse riesaminare la legittimità dello scioglimento, già scrutinata nella precedente fase rescindente, e che in ogni caso lo scioglimento era legittimo e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, respingendolo. Ha affermato che l'eccezione di tardività era infondata perché, nel giudizio di rinvio celebrato con rito ordinario, operava il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. Quanto al merito, ha chiarito che la precedente ordinanza rescindente non aveva affermato la legittimità definitiva dello scioglimento, ma aveva già escluso la possibilità di sindacarlo nel giudizio di omologazione, trattandosi di provvedimento privo di giudicato sostanziale. Ha rilevato però che il giudice di rinvio aveva correttamente valorizzato un'autonoma ratio decidendi, non specificamente censurata, e cioè l'infattibilità economica del concordato in mancanza del cespite immobiliare, il cui valore era pari a circa un terzo dell'attivo. Ha inoltre osservato che la censura sull'abuso dello strumento concordatario era inammissibile perché richiedeva una rivalutazione di merito dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come azione del promissario acquirente per ottenere una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso
art. 169 bis l. fall.
norma invocata per lo scioglimento dai contratti pendenti; la Corte ribadisce che il provvedimento autorizzativo non è coperto da giudicato e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva già escluso la sua applicabilità al preliminare integralmente eseguito dall'altra parte
art. 72 l. fall.
richiamato insieme all'art. 169 bis l. fall. come parametro normativo della disciplina dei contratti nella procedura concorsuale
art. 384, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere i limiti del giudizio di rinvio e la preclusione al riesame di questioni già definite nella fase rescindente
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 394 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio
art. 190 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il giudizio di rinvio era stato trattato con rito ordinario, con concessione dei termini per conclusionali e repliche
art. 325, comma 1, c.p.c.
applicato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali
art. 132 c.p.c.
richiamato per i casi di motivazione omessa, apparente o contraddittoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la tempestività va verificata tenendo conto del rito effettivamente seguito dal giudice a quo: se il processo è stato trattato con rito ordinario, anche il regime delle impugnazioni segue quel rito, secondo il principio di ultrattività del rito e dell'apparenza.
- Il provvedimento con cui il giudice della procedura concorsuale autorizza o nega lo scioglimento da un contratto ex art. 169 bis l. fall. non produce giudicato sostanziale e può essere contestato in separato giudizio a cognizione piena, ma i suoi effetti vanno valutati nell'ambito della procedura secondo quanto già accertato dalla giurisprudenza rescindente.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto l'etichetta della violazione di legge; quando la censura richiede una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, essa è inammissibile se non veicolata nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente non specificamente impugnata, la censura contro ulteriori argomentazioni diviene inammissibile per difetto di interesse.
- L'abuso dello strumento concordatario è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere scrutinato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi tipizzati dall'art. 360, n. 5, c.p.c. o per motivazione mancante/apparente/contraddittoria.
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