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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento - del provvedimento prot. 16961 del 19 maggio 2022 del Responsabile del Settore I del Comune di Forio, Arch. Marco Raia, notificato il 27 giugno 2022, con il quale è stato ordinato alla ricorrente e al Geom. Nicola Fiorentino, “ad ognuno per quanto di competenza”, di “provvedere alla revoca della variazione d’intestazione della particella n. 1127, foglio 16, operata illegittimamente e a procedere ad ulteriore nuova variazione, a proprie spese, per la corretta intestazione della predetta particella al Comune di Forio”; - di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e conseguente.

Giustizia amministrativa202204911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di revoca della variazione catastale della particella 1127 e di nuova intestazione della particella al Comune di Forio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordine con cui il Comune di Forio le aveva intimato, insieme al tecnico che aveva curato la variazione catastale, di revocare la variazione d’intestazione della particella 1127, foglio 16, effettuata in suo favore, e di procedere a una nuova intestazione in favore del Comune. Ha sostenuto di essere subentrata nella titolarità e nel possesso della porzione di suolo sulla quale insiste la sala del ristorante, richiamando una deliberazione comunale del 1985 che avrebbe disposto la sdemanializzazione e l’alienazione della porzione alla propria dante causa. Ha quindi dedotto l’illegittimità dell’ordine perché fondato sull’erroneo presupposto della proprietà pubblica del bene e dell’occupazione abusiva, richiamando anche il mancato esercizio nel tempo di pretese comunali per l’occupazione del suolo. La ricorrente ha sostenuto la giurisdizione amministrativa, affermando che la questione dominicale sarebbe stata rilevante solo incidentalmente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale nell’accertamento principale della proprietà della porzione della particella 1127 sulla quale insiste la sala del ristorante, proprietà rivendicata da entrambe le parti. La qualificazione formale della domanda come impugnazione dell’atto comunale non è stata ritenuta decisiva. Secondo il TAR, anche l’ordine impugnato non costituiva esercizio di potestà autoritativa, ma espressione delle facoltà connesse al diritto dominicale che il Comune assumeva leso dalla variazione catastale. Il riparto di giurisdizione doveva pertanto essere determinato in base alla natura paritaria o autoritativa del rapporto e al petitum sostanziale, non in base ai vizi dedotti o al tipo di pronuncia richiesta sull’atto. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    la controversia ... potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

    La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione ordinaria può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato ... tenutasi da remoto

    Disciplina lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il riferimento è organizzativo-processuale e non costituisce la ratio della decisione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere individuato sulla base del petitum sostanziale, ossia della situazione giuridica effettivamente dedotta in giudizio, e non della qualificazione formale della domanda o dell’atto impugnato.
  • Le controversie nelle quali privato e pubblica amministrazione rivendicano reciprocamente la proprietà di un bene appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché hanno a oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo in un rapporto paritario.
  • Quando l’amministrazione agisce nei confronti del privato sulla base della propria pretesa proprietà del bene e per tutelare il diritto dominicale che assume leso, l’atto adottato non costituisce esercizio di potestà autoritativa; la relativa controversia spetta al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, non sono decisivi né i vizi dedotti contro l’atto amministrativo né la richiesta di annullamento anziché di disapplicazione, quando il nucleo sostanziale della controversia riguarda l’esistenza o l’estensione del diritto di proprietà pubblico o privato.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario nei termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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