Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 25/05/2021; la difesa contestava violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. per mancata motivazione circa la natura degli "elementi passivi" indicati nella dichiarazione IVA 2010 della cooperativa Real Trend, chiedendo che si verificasse se tali elementi fossero "inesistenti" (puniti) o solo "fittizi" (residuo di precedente formulazione e, dopo il d.lgs. 158/2015, privo di rilevanza penale), con conseguente possibile esclusione o riduzione della responsabilità e della somma sottoposta a confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse valutato le risultanze istruttorie e non fosse emersa alcuna evidenza che gli elementi passivi fossero "fittizi" anziché "inesistenti"; pertanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è legittima e la confisca disposta in precedenza resta al patrimonio oggetto di provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Norma che sanziona le dichiarazioni fraudolente ai fini tributari; la questione centrale riguardava se la condotta consista nell'indicazione di "elementi passivi inesistenti" (rilevante penalmente dopo le modifiche) o di "elementi passivi fittizi" (termine precedente alle modifiche).
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 158
Ha modificato la fattispecie dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 sostituendo l'espressione "elementi passivi fittizi" con "elementi passivi inesistenti", restringendo il campo di rilevanza penale e richiedendo accertamento puntuale della natura dei costi dedotti.
art. 623 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria e la motivazione date fossero sufficienti rispetto alle indicazioni della sentenza di annullamento.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui, in presenza di estinzione del reato per prescrizione, l'assoluzione per insussistenza del fatto richiede che le circostanze escludenti emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza), condizione non realizzata nel caso di specie.
art. 240, comma 2, n. 1 cod. pen.
Consente la confisca del prezzo del reato anche in caso di estinzione per prescrizione quando vi è stata precedente condanna; la Corte ha ritenuto compatibile la confisca disposta con l'estinzione per prescrizione.
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca diretta del profitto del reato; citata nella valutazione della legittimità della confisca delle somme di denaro ritenute profitto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità per inammissibilità del ricorso; applicato per il pagamento di € 3.000,00.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 158/2015 va sempre chiarito, nei procedimenti tributari penali, se i costi dedotti siano "inesistenti" (puniti) o solo "fittizi"/simulati (che possono non integrare più la fattispecie): la qualificazione richiede prova documentale e istruttoria adeguata.
- La prescrizione estingue il reato ma non impedisce che, ove vi sia stata precedente pronuncia di responsabilità, venga disposta la confisca del profitto/denaro risultante, salvo che l'eventuale esclusione della responsabilità nel merito determini la riduzione dell'importo confiscato.
- Per ottenere l'assoluzione con riferimento all'estinzione del reato, il difensore deve dimostrare che le circostanze esimenti o che escludono la rilevanza penale emergano dagli atti con evidenza tale da rendere superflua ogni ulteriore prova (standard molto elevato).
- In sede di rinvio il giudice deve attenersi ai principi indicati dalla Corte che ha annullato, ma la valutazione di merito sulle prove resta rimessa al giudice di rinvio; una motivazione sintetica è ammissibile se permette di comprendere la logica decisoria e risponde ai punti indicati dalla censura.
- Per contrastare misure di confisca disposte dopo condanna e successive estinzioni per prescrizione, è strategico mirare a dimostrare l'inesistenza del nesso tra somme detenute e profitto del reato oppure ottenere che venga esclusa la responsabilità nel merito, così da ridurre o eliminare l'importo confiscabile.
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