Cassazione Penale, Sentenza n. 46462/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Lucca che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale per il reato previsto dall'art. 590 c.p., ritenendo che il fatto fosse stato commesso nella circoscrizione del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana. Il motivo unico denunciato era l'abnormità del provvedimento: secondo il ricorrente i rapporti tra uffici del giudice di pace ricomresi nel medesimo circondario di tribunale non si risolvono secondo le regole ordinarie della competenza per territorio e la traslazione delle cause tra uffici (sede principale e sede periferica) dovrebbe seguire criteri analoghi a quelli di distribuzione tra tribunale e sezione distaccata, con intervento del presidente del tribunale ed esclusione della regressione del procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e dichiarandolo inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace di Lucca non fosse affetta da abnormità: gli uffici del giudice di pace hanno circondari territoriali autonomi come definiti dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, e l'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana, ripristinato con provvedimenti successivi, costituisce una sede autonoma con propria circoscrizione territoriale e non una sezione distaccata dell'Ufficio di Lucca. I poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti al presidente del tribunale dall'art. 8 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 non incidono sulla disciplina della competenza per territorio in materia penale, che spetta al giudice di pace della circoscrizione in cui il reato è stato consumato (art. 5 legge 28 agosto 2000, n. 274). La dichiarazione di incompetenza e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente sono regolate dall'art. 23 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte ha osservato che una sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non è impugnabile per cassazione per il principio di tassatività dell'art. 568 cod. proc. pen., potendo dar luogo solo a un conflitto di competenza; pertanto il rimedio è improcedibile in cassazione.
Norme richiamate
legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 2, commi 1 e 2
Stabilisce che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati e competenza territoriale sul rispettivo circondario; prevede la possibilità di istituire sedi distaccate con decreto del Presidente della Repubblica. La Corte ha interpretato la norma nel senso che i circondari del giudice di pace sono autonome circoscrizioni territoriali rilevanti ai fini della competenza.
d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (richiamato nella ricostruzione storica)
Normativa sul riordino delle sedi, richiamata per spiegare la vicenda storico-amministrativa della sede di Castelnuovo di Garfagnana; non incide sulla natura autonoma della circoscrizione una volta ripristinata.
decreto ministeriale 10 novembre 2014 e decreto ministeriale 27 maggio 2016
Atti amministrativi che documentano la cessazione temporanea e il successivo ripristino della sede di Castelnuovo di Garfagnana; la loro valutazione porta la Corte a ritenere che la sede sia oggi funzionante e autonoma.
d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. legge 27 febbraio 2015, n. 11
Norma che ha consentito agli enti locali di chiedere il ripristino delle sedi; utilizzata nella ricostruzione fattuale della vicenda amministrativa della sede di Castelnuovo.
art. 8 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Attribuisce al presidente del tribunale compiti di coordinamento, attribuzione degli affari, direzione e vigilanza sugli uffici del giudice di pace; la Corte ha precisato che tali compiti non incidono sulla disciplina della competenza per territorio in materia penale.
art. 5 legge 28 agosto 2000, n. 274
Norma che regola la competenza territoriale nel settore penale per il giudice di pace: la competenza spetta al giudice della circoscrizione in cui il reato è stato consumato. La Corte l'ha applicata per affermare la correttezza della declaratoria di incompetenza territoriale.
art. 23 cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di incompetenza al dibattimento: la incompetenza va dichiarata con sentenza che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. La Corte ha confermato che la sentenza impugnata ha rispettato tale disciplina.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la trattazione in forma camerale; la Corte ha osservato che, pur se il ricorso contro sentenza di dibattimento avrebbe dovuto andare in udienza pubblica, la mancata contestazione delle parti e l'avvenuto contraddittorio cartolare hanno reso la modalità procedurale irrilevante.
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi tassativi di impugnabilità per cassazione. La Corte ha richiamato il principio di tassatività per affermare che la sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non è impugnabile in Cassazione, potendo dar luogo solo a conflitto di competenza.
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996 (richiamata)
Richiamata per il testo normativo dell'art. 23 c.p.p. nella sua formulazione dopo l'intervento costituzionale; la Corte si è attenuta alla disciplina così risultante.
giurisprudenza: Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020 (Cusato, Rv. 279803-01)
Precedente richiamato che conferma che la sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non è impugnabile in Cassazione e può dar luogo solo a conflitto di competenza.
Massime di principio
- Quando il reato è stato consumato nella circoscrizione territoriale di un ufficio del giudice di pace diverso da quello che ha iniziato il procedimento, la competenza territoriale segue la circoscrizione dell'ufficio in cui il fatto è avvenuto; la dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti al pubblico ministero del giudice competente sono gli strumenti corretti.
- Le sedi del giudice di pace previste dalla legge (tabella A, legge n. 374/1991) costituiscono circoscrizioni autonome rilevanti ai fini della competenza: non è sufficiente che due uffici ricadano nello stesso circondario di tribunale per annullare la distinzione territoriale tra le loro competenze.
- Il potere di coordinamento, direzione e vigilanza del presidente del tribunale sugli uffici del giudice di pace non trasforma le diverse sedi in un'unica autorità competente né sostituisce le regole di competenza per territorio stabilite dalle norme penali e processuali.
- La distinzione tra "sede autonoma" e "sezione distaccata" è cruciale: solo nel caso di sezione distaccata possono operare criteri diversi di distribuzione; pertanto è necessario verificare lo status amministrativo della sede interessata.
- Una sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale al dibattimento non è impugnabile in Cassazione per il principio di tassatività dell'art. 568 c.p.p.; il rimedio appropriato, ove vi sia contrasto, è la risoluzione mediante conflitto di competenza.
- In presenza di conflitti o dubbi sulla competenza territoriale tra uffici del giudice di pace, è opportuno attivare i rimedi previsti (es. conflitto di competenza) e considerare antecedentemente la natura amministrativa della sede (autonoma vs distaccata) per evitare regressioni procedurali improprie.
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