Cassazione Penale, Sentenza n. 372/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale aveva escluso la misura alternativa basandosi prevalentemente sui numerosi precedenti e sulla gravità dei titoli esecutivi, senza valutare adeguatamente l'evoluzione della personalità, il percorso rieducativo intrapreso e gli elementi positivi prodotti (in particolare il periodo di arresti domiciliari scontato dal 2022 senza trasgressioni).
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Il Collegio ha stabilito che il Tribunale dovrà motivare analiticamente la decisione, valutando non solo la gravità dei reati ma anche il comportamento successivo del condannato, gli elementi positivi e l'idoneità trattamentale della detenzione domiciliare, conformandosi ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018 (A.)
Principio secondo il quale la gravità del reato costituisce un punto di partenza ma non può esaurire la valutazione della pericolosità sociale; è necessario esaminare anche il comportamento successivo e l'idoneità al trattamento rieducativo
Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011 (D'Ambrosio)
Conferma la necessità di un giudizio prognostico che consideri i comportamenti successivi alla commissione dei reati nell'analisi della personalità del soggetto
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Affermato che, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è indispensabile valutare i comportamenti attuali e la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole al reinserimento sociale
Massime di principio
- La gravità dei reati è rilevante ma non può essere l'unico criterio: il tribunale deve valutare anche il comportamento successivo e gli elementi positivi del reo
- Le misure alternative alla detenzione richiedono un giudizio prognostico motivato sull'idoneità trattamentale e sulle possibilità di reinserimento sociale
- Se il ricorrente produce elementi positivi (es. periodo di arresti domiciliari rispettato), il giudice è obbligato a esaminarli analiticamente e a motivare la loro valutazione
- Un provvedimento che si limiti a richiamare generiche informazioni di polizia senza collegare tali dati alla posizione personale del condannato è carente sul piano motivazionale e può essere annullato
- In caso di motivazione insufficiente riguardo alla prognosi di pericolo di recidiva o al percorso rieducativo, è necessario il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati
- Il principio di gradualità del trattamento rieducativo impone che le misure alternative possano essere concesse anche in presenza di residui profili di pericolosità, purché emergano elementi positivi che giustifichino una ragionevole prognosi di successo
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