Regolamento (UE) 2023/1226
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226 della Commissione del 22 giugno 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di determinate partite avicole e di selvaggina da penna, in funzione della situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile e Regno Unito. Introduce nuove zone soggette a restrizioni per il Cile, aggiorna e riapre specifiche zone per Canada e Regno Unito, e rettifica una voce del Canada nell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404. Inoltre sostituisce integralmente la sezione A dell’allegato XV per ragioni di chiarezza, mantenendo l’assetto autorizzatorio dei prodotti trasformati a base di carne.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché per taluni prodotti trasformati a base di carne, con rettifica della voce Canada.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti trasformati a base di carne disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le voci relative a Canada, Cile e Regno Unito negli allegati V, XIV e XV di tale regolamento, con effetti sull’autorizzazione dell’ingresso da specifiche zone colpite o non più colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità; la rettifica per il Canada si applica retroattivamente dal 19 febbraio 2022. È un atto di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli e di carne trasformata
Il regolamento di esecuzione aggiorna il sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla luce di nuove informazioni epidemiologiche sull’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile e Regno Unito. La Commissione interviene per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sospendendo o riaprendo l’accesso da specifiche zone e correggendo una voce già modificata in precedenza.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione dei paesi terzi, territori o zone nei relativi elenchi. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi autorizzativi oggetto di modifica.
Contesto epidemiologico e ratio delle modifiche
La Commissione prende atto di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Cile, nella regione Metropolitana, confermato il 4 giugno 2023. Le autorità cilene hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale; in conseguenza, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tale zona viene sospeso.
Per Canada e Regno Unito, invece, la Commissione valuta le informazioni aggiornate trasmesse dagli Stati e ritiene che le misure adottate abbiano eliminato il rischio residuo alla base delle precedenti sospensioni. In entrambi i casi si richiama l’adozione di abbattimento totale e l’esecuzione di pulizia e disinfezione nei siti infetti, con conseguente riapertura del commercio da specifiche zone.
Modifiche agli allegati V e XIV: pollame, materiale germinale e carni fresche
L’allegato V, parte 1, sezione B, viene aggiornato per:
- Canada: sostituzione delle righe relative alle zone CA-2.181 e CA-2.187, con indicazione delle date di riferimento 5.4.2023 e 18.4.2023 e della data finale 14.6.2023;
- Cile: inserimento della nuova zona CL-2.11;
- Regno Unito: sostituzione delle righe relative alle zone GB-2.298, GB-2.300, GB-2.301 e GB-2.302, con le rispettive date di riferimento tra il 13.4.2023 e il 29.4.2023 e la data finale 7.6.2023.
La parte 2 dell’allegato V viene aggiornata per descrivere la zona cilena CL-2.11, individuata nella Metropolitan Region, Province of Melipilla, Commune of San Pedro, con coordinate e delimitazioni di aree PZ e SZ.
Parallelamente, l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato per i prodotti interessati (tra cui POU e RAT, oltre a GBM per il Regno Unito), in modo coerente con le medesime zone e date, confermando o reimpostando le condizioni di autorizzazione all’ingresso nell’Unione.
Rettifica della voce canadese nell’allegato V
Il regolamento interviene anche su un errore individuato nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/215. Nell’allegato V, parte 2, alla voce Canada, la descrizione della zona CA-2 è sostituita con la formula corretta «Territorio del Canada corrispondente a:». La rettifica ha efficacia dal 19 febbraio 2022, data di applicazione del precedente regolamento modificativo.
Sostituzione integrale dell’allegato XV, parte 1, sezione A
Per ragioni di chiarezza, la sezione A dell’allegato XV viene sostituita integralmente. La nuova tabella riepiloga, per numerosi paesi terzi e territori, l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne, distinguendo:
- le specie di origine delle carni trasformate;
- i trattamenti di riduzione dei rischi richiesti, secondo l’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- i certificati sanitari applicabili e le condizioni specifiche.
Tra le voci riportate figurano, tra le altre, Canada, Cile, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Argentina, Australia e altri paesi/territori, con indicazione puntuale delle combinazioni di trattamento e autorizzazione per ciascuna specie.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica del Canada, si applica retroattivamente dal 19 febbraio 2022. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V, XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto stabilito nell’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche riflettono l’evoluzione della situazione sanitaria nei paesi interessati e incidono sugli elenchi dei territori/zona da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione.
Rettifica della voce relativa al Canada nell’allegato V
L’articolo 2 rettifica l’allegato V, parte 2, alla voce Canada, sostituendo la riga relativa alla zona CA-2 con la dicitura «Territorio del Canada corrispondente a:». La rettifica si applica con effetto dal 19 febbraio 2022, cioè dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/215.
Misure su Cile, Canada e Regno Unito per influenza aviaria ad alta patogenicità
Le modifiche agli allegati tengono conto di focolai di HPAI notificati in Cile, Canada e Regno Unito. Per il Cile viene inserita la zona CL-2.11 nella regione Metropolitana; per Canada e Regno Unito vengono aggiornate le zone già sospese o riammesse sulla base delle informazioni e delle misure di contenimento adottate, tra cui abbattimento totale e pulizia/disinfezione.
Sostituzione integrale della sezione A dell’allegato XV
Per ragioni di chiarezza, la sezione A dell’allegato XV è sostituita integralmente. La sezione contiene l’elenco dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne, indicando per ciascuna origine le specie ammesse, i trattamenti di riduzione dei rischi richiesti e i certificati sanitari applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica del Canada, ha efficacia retroattiva dal 19 febbraio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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