Regolamento (UE) 2023/1202
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1202 della Commissione del 21 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 in seguito a revoche, nuove autorizzazioni e variazioni comunicate da autorità competenti e organismi di controllo di paesi terzi. In particolare, elimina o modifica alcune iscrizioni relative a India, Giappone, Repubblica di Corea, Albania e altri paesi, nonché a specifici organismi di controllo. La misura si fonda sulle regole dell’UE in materia di produzione biologica e importazioni da paesi terzi ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco dei paesi terzi, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione ai fini dell’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di prodotti biologici e, in particolare, all’aggiornamento degli elenchi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Riguarda i paesi terzi e le autorità/organismi di controllo ivi riconosciuti ai fini dell’equivalenza e del rilascio dei certificati; incide su riconoscimenti, revoche, soppressioni di voci e aggiornamenti di dati identificativi (indirizzi e siti internet).
Modifica del regime di riconoscimento per l’importazione di prodotti biologici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1202 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, che contiene gli elenchi dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. L’intervento discende da revoche, nuove richieste di riconoscimento, cambi di indirizzo e controlli successivi effettuati dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2018/848 e della disciplina previgente richiamata nei considerando.
Contesto normativo e finalità
La Commissione opera in attuazione dell’articolo 48, paragrafo 3, e dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. L’obiettivo è mantenere aggiornato il sistema di equivalenza per le importazioni biologiche, assicurando che i paesi terzi e gli organismi di controllo iscritti negli allegati del regolamento 2021/2325 continuino a soddisfare i requisiti di controllo e certificazione richiesti dall’Unione.
Aggiornamenti relativi all’allegato I
L’allegato I, dedicato ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, è modificato per tener conto delle comunicazioni delle autorità competenti.
- India: sono soppresse le registrazioni riferite ai codici IN-ORG-002, IN-ORG-023, IN-ORG-027 e IN-ORG-034.
- Giappone: sono soppresse le registrazioni dei codici JP-BIO-008 e JP-BIO-039; viene inoltre inserito JP-BIO-042, relativo a Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils.
- Repubblica di Corea: il punto 4 è sostituito per includere, accanto al Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, il National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS) quale autorità competente.
Aggiornamenti relativi all’allegato II
L’allegato II, contenente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti a eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi, è inciso in modo più ampio.
Soppressioni per perdita del riconoscimento o revoca su richiesta
- Albinspekt bio.inspecta: la relativa sezione è soppressa a seguito della richiesta di revoca del riconoscimento per tutti i paesi terzi interessati, dovuta alla fusione con Bio.inspecta AG.
- Biocert International Pvt Ltd: la sezione è soppressa integralmente. I considerando richiamano numerose non conformità, tra cui contaminazioni di partite biologiche provenienti da India ed Egitto con sostanze non autorizzate, anche ossido di etilene, notifiche OFIS, mancata prova di equivalenza del sistema di controllo, assenza di misure correttive adeguate e revoca dell’accreditamento ISO/IEC 17065 da parte di IOAS.
- Indocert: è soppressa la riga relativa alla Cambogia.
- Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH: sono soppresse le righe relative ad Albania, Bangladesh, Bhutan, Bielorussia, Cuba, Etiopia, Guinea-Bissau, India, Iran, Kosovo, Mongolia, Nepal e Pakistan, su richiesta dell’organismo di controllo.
Aggiornamenti informativi
- Ecogruppo Italia: è aggiornato l’indirizzo.
- Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH: è aggiornato il sito internet in “www.kiwa.de/bio”.
- Organic Standard: è aggiornato il sito internet in “http://www.organicstandard.ua”.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli importatori, gli organismi di controllo e gli operatori del settore biologico, il provvedimento comporta la necessità di verificare la permanenza del riconoscimento dei soggetti certificatori indicati negli allegati del regolamento 2021/2325. Le soppressioni di alcune voci possono incidere sulla validità delle certificazioni ai fini dell’ingresso dei prodotti biologici nell’Unione, mentre gli aggiornamenti puntuali di autorità, indirizzi e siti internet rilevano ai fini dei rapporti operativi e delle verifiche documentali.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2021/2325
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I e dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 conformemente ai due allegati del nuovo regolamento.
Modifiche all’allegato I: paesi terzi e autorità/organismi riconosciuti
Nella sezione India sono soppresse le righe relative ai codici IN-ORG-002, IN-ORG-023, IN-ORG-027 e IN-ORG-034. Nella sezione Giappone sono soppresse le righe relative ai codici JP-BIO-008 e JP-BIO-039 ed è aggiunto il nuovo organismo JP-BIO-042 (Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils). Nella sezione Repubblica di Corea, il punto 4 è sostituito includendo, oltre al Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, anche il National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS) come autorità competente.
Modifiche all’allegato II: autorità e organismi di controllo riconosciuti
È soppressa la sezione relativa ad Albinspekt bio.inspecta. È soppressa la sezione relativa a Biocert International Pvt Ltd, a seguito di gravi irregolarità, contaminazioni, mancata dimostrazione dell’equivalenza dei controlli e revoca dell’accreditamento da parte dell’organismo di accreditamento IOAS. È aggiornato l’indirizzo di Ecogruppo Italia. Per Indocert è soppressa la riga relativa alla Cambogia. Per Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH è aggiornato il sito internet e sono soppresse le righe relative ad Albania, Bangladesh, Bhutan, Bielorussia, Cuba, Etiopia, Guinea-Bissau, India, Iran, Kosovo, Mongolia, Nepal e Pakistan. Per Organic Standard è aggiornato il sito internet.
Motivi specifici della soppressione di Biocert International Pvt Ltd
I considerando evidenziano contaminazioni di partite importate da India ed Egitto con sostanze non autorizzate, tra cui ossido di etilene, notifiche nel sistema OFIS, livelli di contaminazione superiori ai limiti massimi di residui, mancata prova di conformità alle norme equivalenti, mancata adozione di misure correttive e revoca dell’accreditamento ISO/IEC 17065 da parte di IOAS. La soppressione è giustificata anche dal richiamo all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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