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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1225

Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione

Normativa europea32023R1225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure eccezionali e temporanee per contrastare la turbativa del mercato del vino in alcuni Stati membri, causata da calo della domanda, aumento dei costi di produzione ed eccesso di scorte. Prevede, tra l'altro, una distillazione di crisi, maggiore flessibilità per la vendemmia verde e innalzamenti temporanei dei tassi di finanziamento UE per alcune misure dei programmi nazionali di sostegno. Le misure sono circoscritte temporalmente all'esercizio finanziario 2023 e devono essere attuate in tempi rapidi, con applicazione entro il 15 ottobre 2023 per le misure di mercato.

Misure eccezionali e temporanee per sostenere il mercato vitivinicolo in crisi, con deroghe ai programmi nazionali di sostegno e alla disciplina sulla vendemmia verde.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che attuano i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e ai beneficiari di tali programmi (aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, distillatori), con riferimento alle operazioni avviate nell'esercizio finanziario 2023. Le misure di mercato eccezionali di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore e attuate non oltre il 15 ottobre 2023; le deroghe finanziarie e di flessibilità di cui agli articoli 4 e 5 si applicano alle operazioni la cui attuazione è iniziata nell'esercizio finanziario 2023. È limitato al settore vitivinicolo e, per la distillazione in caso di crisi, ai vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente, a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o privi di tali qualificazioni. Restano esclusi gli usi dell'alcole ottenuto nell'industria alimentare e delle bevande.

Misure eccezionali temporanee per il settore vitivinicolo

Il regolamento introduce una risposta urgente alla turbativa del mercato del vino in alcuni Stati membri, descritta nei considerando come effetto combinato di forte inflazione, calo dei consumi, riduzione delle esportazioni, aumento dei costi di produzione e accumulo di scorte insostenibili. La Commissione interviene in base all'articolo 219, in combinato disposto con l'articolo 228, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo necessario un intervento immediato per evitare un peggioramento duraturo dello squilibrio di mercato.

Ambito e durata

Le misure hanno natura temporanea e sono circoscritte all'esercizio finanziario 2023. Le misure di mercato eccezionali degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore e comunque non oltre il 15 ottobre 2023. Le misure sugli aiuti e sulla flessibilità gestionale di cui agli articoli 4 e 5 si applicano alle operazioni la cui attuazione sia iniziata nell'esercizio finanziario 2023.

Finanziamento tramite programmi nazionali di sostegno

L'articolo 1 deroga al quadro ordinario dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo. In particolare, consente di finanziare le misure eccezionali di cui all'articolo 2 con i programmi di sostegno e autorizza gli Stati membri a integrare il contributo UE con pagamenti nazionali fino al 50 % del sostegno concesso per la distillazione di crisi e per la vendemmia verde. La misura è pensata per rafforzare l'efficacia delle risorse già disponibili senza richiedere fondi aggiuntivi dell'Unione.

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

L'articolo 2 istituisce una misura di distillazione di crisi ammissibile nei programmi di sostegno, da concentrare sui vini e sulle regioni maggiormente colpiti dalla turbativa. La misura è giustificabile quando, a livello regionale o nazionale e per ciascun tipo e colore di vino ammissibile, si riscontri almeno una delle seguenti condizioni:

  • aumento considerevole delle scorte disponibili rispetto alle medie storiche di riferimento;
  • diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato;
  • diminuzione considerevole delle vendite cumulate, non dovuta a calo della produzione.

Il sostegno è destinato a imprese vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori. Sono coperti solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e di distillazione. Il vino deve essere originario dell'Unione e conforme ai requisiti di commercializzazione e, se del caso, ai disciplinari DOP/IGP.

L'alcole ricavato deve essere impiegato esclusivamente per fini industriali, in particolare per disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici, al fine di evitare distorsioni concorrenziali. Gli Stati membri possono fissare criteri di priorità oggettivi e non discriminatori e devono stabilire procedure dettagliate per domanda, selezione, verifiche, anticipi e cauzioni. L'importo del sostegno non può superare l'80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023 per il tipo e colore di vino interessato; in assenza di dati, è ammessa una stima da parte dell'autorità competente.

La disciplina di dettaglio del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 si applica mutatis mutandis alla nuova misura. Entro il 31 agosto 2023 gli Stati membri devono notificare alla Commissione i vini e le regioni interessati, le ragioni dell'intervento, gli importi di compensazione e i volumi stimati da distillare.

Vendemmia verde: flessibilità eccezionale

L'articolo 3 amplia temporaneamente, per il solo esercizio finanziario 2023, la nozione di vendemmia verde: essa può consistere nella distruzione totale o nell'eliminazione dei grappoli immaturi sull'intera azienda o su parte di essa, purché l'operazione sia effettuata su intere particelle. La misura mira a ridurre il rischio di nuova sovrapproduzione e a favorire la gestione preventiva dell'offerta.

Tassi di finanziamento maggiorati

L'articolo 4 aumenta i massimali del contributo dell'Unione per diverse misure dei programmi di sostegno:

  • fino al 60 % della spesa ammissibile per le misure di informazione o promozione;
  • fino al 60 % dei costi effettivi per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con tetto all'80 % nelle regioni meno sviluppate;
  • fino al 60 % della somma dei costi diretti e della perdita di reddito per la vendemmia verde;
  • per gli investimenti, fino al 60 % nelle regioni meno sviluppate, al 50 % nelle altre regioni, all'80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e al 75 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013.

Flessibilità nella gestione delle operazioni

L'articolo 5 introduce ulteriori deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per consentire agli Stati membri e ai beneficiari di adattare più agevolmente le operazioni in corso nel 2023. In particolare:

  • la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella;
  • modifiche all'operazione approvata, se effettuate entro il 15 ottobre 2023, possono essere attuate senza previa approvazione quando non incidono su ammissibilità, obiettivi e importo totale del sostegno, purché siano comunicate entro il termine stabilito dallo Stato membro;
  • in casi debitamente giustificati, sono ammesse modifiche che cambiano l'obiettivo dell'intera operazione, ma solo con approvazione preventiva e a condizione che le azioni in corso siano completate;
  • se la modifica è approvata, il sostegno è pagabile per le singole azioni già realizzate e controllate;
  • per le domande di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023, il sostegno si calcola sulla base della superficie effettivamente determinata dai controlli in loco quando l'operazione non sia stata realizzata sull'intera superficie richiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in linea con la sua natura di misura urgente e immediatamente operativa.

Disposizioni principali

Deroghe ai programmi nazionali di sostegno

L'articolo 1 deroga agli articoli 43 e 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, consentendo di finanziare le misure eccezionali previste dall'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo e autorizzando gli Stati membri a integrare il sostegno UE con pagamenti nazionali fino al 50 % del sostegno concesso per la distillazione di crisi e per la vendemmia verde.

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

L'articolo 2 introduce un sostegno temporaneo alla distillazione di vino, destinato ai vini e alle regioni di produzione più colpiti. La misura può essere attuata a livello nazionale o regionale per vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente, anche con o senza DOP/IGP. Gli Stati membri devono dimostrare una o più condizioni di mercato: aumento rilevante delle scorte, diminuzione rilevante del prezzo medio di mercato o diminuzione rilevante delle vendite cumulate, non dovuta a calo della produzione. L'alcole ottenuto può essere usato solo per fini industriali, in particolare disinfettanti e farmaci, o energetici. I beneficiari possono essere aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori. Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione; il vino deve essere originario dell'Unione e conforme ai requisiti di commercializzazione e ai disciplinari DOP/IGP. Gli Stati membri possono fissare criteri di priorità oggettivi e non discriminatori e devono disciplinare le procedure di domanda, selezione, anticipi e cauzioni. Il sostegno non può superare l'80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023 per tipo e colore di vino nella regione o nello Stato membro; in mancanza di dati, il prezzo può essere stimato dall'autorità competente. Si applicano mutatis mutandis varie disposizioni dei regolamenti delegato (UE) 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 31 agosto 2023, tipi e colori di vino ammissibili, regioni interessate, giustificazioni, importi di compensazione e volumi da distillare.

Vendemmia verde: definizione temporaneamente ampliata

L'articolo 3 deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e stabilisce che, per l'esercizio finanziario 2023, la vendemmia verde consiste nella distruzione totale o eliminazione dei grappoli non ancora maturi sull'intera azienda o su parte di essa, purché sia effettuata su intere particelle.

Aumento temporaneo dei tassi UE di finanziamento

L'articolo 4 innalza, per l'esercizio finanziario 2023, i massimali del contributo UE: fino al 60 % per le misure di informazione o promozione; fino al 60 % per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con limite all'80 % nelle regioni meno sviluppate; fino al 60 % per la vendemmia verde; e, per gli investimenti, fino al 60 % nelle regioni meno sviluppate, 50 % nelle altre regioni, 80 % nelle regioni ultraperiferiche e 75 % nelle isole minori del Mar Egeo.

Flessibilità eccezionale nei programmi e nella vendemmia verde

L'articolo 5 deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149. Consente, per l'esercizio finanziario 2023, che la vendemmia verde sia praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella. Consente inoltre agli Stati membri, a determinate condizioni, di autorizzare modifiche all'operazione inizialmente approvata effettuate entro il 15 ottobre 2023 senza approvazione preventiva, purché non incidano su ammissibilità, obiettivi e importo totale del sostegno, con semplice notifica all'autorità competente; in casi debitamente giustificati, possono essere ammesse modifiche che cambiano l'obiettivo dell'intera operazione già approvata, purché siano completate le azioni in corso e vi sia approvazione preventiva. Se la modifica è approvata ai sensi della lettera b), il sostegno può essere versato per le singole azioni già realizzate e controllate. Per le domande di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023, gli Stati membri calcolano il sostegno sulla base della superficie determinata tramite controlli in loco quando le operazioni ex articolo 46 non siano state realizzate sull'intera superficie richiesta.

Applicazione temporale

L'articolo 6 limita l'applicazione delle misure di mercato eccezionali alle operazioni individuate dalle autorità competenti dalla data di entrata in vigore e attuate non oltre il 15 ottobre 2023; le deroghe finanziarie e di flessibilità si applicano solo alle operazioni avviate nell'esercizio finanziario 2023.

Entrata in vigore immediata

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti di Stato e finanziamenti agricolimisure di crisi di mercato

Testo integrale

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