Regolamento (UE) 2023/1199
Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione interviene per rettificare errori presenti in alcune versioni linguistiche dell’allegato I del regolamento EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009). La correzione riguarda soprattutto l’obbligo di individuare le parti interessate pertinenti, le loro esigenze e aspettative e quali di esse l’organizzazione deve o intende soddisfare. Per la versione polacca è segnalata anche una rettifica ulteriore al punto 4.2, terzo comma, per ripristinare la portata corretta dell’obbligo.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 in materia EMAS, con correzione del contenuto del punto 2 e richiamo a un errore nella versione polacca al punto 4.2.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle versioni linguistiche danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS). La rettifica incide sul testo dell’allegato I, punto 2, primo comma, e, per la sola versione polacca, anche sul punto 4.2, terzo comma. Non introduce un nuovo regime sostanziale generale, ma corregge errori linguistici che avevano alterato la portata degli obblighi previsti; non riguarda le altre versioni linguistiche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento EMAS
Il regolamento della Commissione del 21 giugno 2023 interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 1221/2009, che disciplina l’adesione volontaria delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La finalità è correggere errori di traduzione presenti in talune versioni linguistiche dell’allegato I, poiché tali errori avevano inciso sulla sostanza degli obblighi previsti.
Contesto e ragioni della rettifica
Dai considerando emerge che le versioni danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I contenevano un errore al punto 2, primo comma, relativo all’obbligo di definire le esigenze e le aspettative delle parti interessate. Tale errore modificava la disposizione nella sostanza. Inoltre, la sola versione polacca presentava un ulteriore errore al punto 4.2, terzo comma, che ne restringeva indebitamente la portata. La Commissione interviene quindi per ristabilire l’uniformità del testo e la corretta applicazione del regolamento EMAS.
Ambito della correzione
La rettifica è espressamente limitata alle versioni linguistiche interessate e non incide sulle altre lingue. Il regolamento non riscrive l’impianto EMAS, ma corregge un errore materiale che avrebbe potuto generare divergenze interpretative nell’applicazione degli obblighi di gestione ambientale.
Modifica dell’allegato I, punto 2
L’articolo 1 sostituisce il primo comma del punto 2 dell’allegato I con la formula secondo cui l’organizzazione deve individuare:
- le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale;
- le loro esigenze e aspettative;
- quali di queste esigenze e aspettative deve o intende soddisfare.
Questa formulazione chiarisce che l’attività di individuazione non è meramente conoscitiva, ma richiede anche una selezione delle esigenze e aspettative rispetto alle quali l’organizzazione assume un impegno di soddisfacimento.
Ulteriore rettifica nella versione polacca
Il preambolo segnala che la versione polacca dell’allegato I conteneva anche un errore al punto 4.2, terzo comma, che riduceva la portata dell’obbligo previsto. Il testo fornito non riporta il contenuto sostitutivo completo, ma conferma che la rettifica è finalizzata a ripristinare l’estensione corretta dell’obbligo in quella versione linguistica.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, producendo effetti immediati sulle versioni linguistiche rettificate del regolamento EMAS.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato I, punto 2
L’articolo 1 sostituisce il primo comma del punto 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 con la seguente formulazione: "L’organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste deve o intende soddisfare." La modifica mira a correggere una versione linguistica che alterava la sostanza dell’obbligo.
Rettifica della versione polacca al punto 4.2
Il regolamento indica che la versione polacca dell’allegato I conteneva inoltre un errore al punto 4.2, terzo comma, che riduceva la portata dell’obbligo previsto. La rettifica è disposta ma non riguarda la versione italiana.
Ambito limitato della rettifica
La correzione riguarda soltanto le versioni in lingua danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I; il regolamento precisa espressamente che le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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