Regolamento (UE) 2023/1300
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1300 della Commissione del 22 giugno 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in via d’urgenza, la zonizzazione UE per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Alla luce dell’evoluzione epidemiologica, ricalibra le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, con alcune aree declassate, altre riclassificate e nuove delimitazioni introdotte. Sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento 2023/594 e, tramite l’allegato al regolamento, fornisce anche l’aggiornamento delle aree infette/protette/sorvegliate di cui all’allegato II per taluni focolai in Italia.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, cioè alle zone soggette a restrizioni e alle aree istituite a livello dell'Unione in relazione a focolai di peste suina africana. Incide in particolare su Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, nonché su Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Italia, Cechia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri elencati nell'allegato, con effetti diretti sui movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti. Le modifiche si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1300 della Commissione interviene in modo puntuale sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, relativo alle misure speciali di controllo della peste suina africana. La finalità è adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, al fine di contenere la diffusione della malattia e ridurre i rischi connessi ai movimenti di suini e prodotti di origine animale.
Contesto normativo e criteri di delimitazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica la peste suina africana tra le malattie di categoria A. Nei considerando la Commissione afferma che le modifiche delle zone devono essere basate sulla situazione epidemiologica delle aree interessate e dello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti UE concordati con gli Stati membri, tenendo conto anche delle norme WOAH.
Revisione delle zone in Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia
I considerando spiegano che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2023/1080, si sono verificati nuovi focolai in Grecia e Polonia e nuovi casi in suini selvatici in Polonia e Slovacchia. In Grecia, un focolaio in suini detenuti nella regione di Serres comporta il passaggio di un’area da zona restrizione I a zona restrizione III. In Polonia, nuovi focolai in suini detenuti e selvatici determinano riclassificazioni tra le zone II e III e una ridefinizione dei relativi confini; in Slovacchia, analogamente, alcune aree passano da III a II per l’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi dodici mesi, pur permanendo la presenza della malattia nei selvatici.
In Ungheria, invece, alcune aree delle contee di Jász-Nagykun-Szolnok, Pest e Békés vengono declassate da zona II a zona I, mentre altre zone di restrizione I sono soppresse dagli elenchi per effetto dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e della valutazione favorevole dell’efficacia delle misure di controllo. Il regolamento segnala quindi un approccio dinamico, fondato sul rischio e sulla risposta alla situazione sul territorio.
Contenuto dell’allegato I: zonizzazione dettagliata
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato contiene l’elenco analitico delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Stato membro, con una descrizione estremamente dettagliata dei territori interessati: regioni, distretti, province, comuni, frazioni, porzioni di comuni o unità di gestione faunistica.
Tra gli Stati maggiormente interessati figurano Germania, Polonia, Slovacchia, Ungheria e Italia, ma sono elencate anche zone in Estonia, Lettonia, Lituania, Cechia, Grecia, Bulgaria e Romania. Le delimitazioni includono spesso riferimenti a strade, ferrovie, fiumi, autostrade o coordinate territoriali, con esclusioni di porzioni già ricomprese in aree di livello superiore. Per i professionisti, la portata operativa dell’atto è quindi territoriale e molto concreta: la qualificazione dell’area determina i regimi di movimento, le misure di biosicurezza e gli effetti sulle attività zootecniche e commerciali.
Aggiornamento delle misure per l’Italia nell’allegato II
L’allegato II sostituisce le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594. Per l’Italia sono indicate aree collegate a specifici focolai ADIS, con distinzione tra focolai in suini selvatici e focolai in suini detenuti.
In particolare, la parte A dell’allegato II riguarda aree istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici, con indicazione del numero di riferimento ADIS, dell’area interessata e del termine ultimo di applicazione; la parte B riguarda invece una zona di protezione di raggio 3 chilometri e una zona di sorveglianza di raggio 10 chilometri, entrambe riferite a un focolaio in suini detenuti in Calabria, con termine di applicazione al 12.8.2023.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’efficacia immediata è giustificata nei considerando con l’urgenza della situazione epidemiologica e con la necessità di adeguare senza ritardo le restrizioni per limitare la diffusione della peste suina africana nell’Unione.
Implicazioni pratiche
Per operatori del settore, veterinari aziendali, allevatori e consulenti, il regolamento impone una verifica puntuale della localizzazione degli allevamenti e delle attività rispetto alle nuove delimitazioni. Le riclassificazioni tra zone I, II e III incidono infatti sui movimenti degli animali, sui prodotti derivati, sulle autorizzazioni e sui vincoli di commercializzazione, con effetti immediati e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le zone soggette a restrizioni I, II e III sono quindi ridefinite per tenere conto dei nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, nonché delle modifiche di status di alcune aree in altri Stati membri. Il regolamento si fonda sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e richiama gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento 2023/594 per la revisione delle delimitazioni.
Criteri epidemiologici e coordinamento con la normativa UE e WOAH
I considerando precisano che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica dell’area e dello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente, tenendo conto anche del codice sanitario WOAH. Sono richiamati altresì il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per le misure applicabili alle malattie di categoria A, inclusa la peste suina africana.
Riclassificazioni e soppressioni di zone in Stati membri interessati
Il regolamento tiene conto di nuovi focolai in Grecia e Polonia e di ulteriori casi in suini selvatici in Polonia e Slovacchia, con conseguente innalzamento del livello di rischio in alcune aree. Al contempo, alcune zone in Ungheria, Polonia e Slovacchia vengono declassate o soppresse dagli elenchi in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo applicate. In particolare, alcune aree ungheresi passano da zona II a zona I, alcune aree ungheresi sono eliminate dall’elenco, alcune aree polacche e slovacche passano da III a II, e altre aree vengono ricollocate tra le diverse categorie di restrizione.
Nuove delimitazioni geografiche dettagliate nell’allegato I
L’allegato I riporta, Stato per Stato, l’elenco analitico delle zone soggette a restrizioni I, II e III, con articolazione per regioni, province, comuni, distretti o unità di gestione faunistica. Le delimitazioni sono particolarmente estese per Germania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Italia, Cechia, Grecia, Lettonia, Lituania, Estonia, Bulgaria e altri Stati membri, con descrizioni puntuali dei confini e, in alcuni casi, con esclusioni parziali di territori già ricompresi in livelli di restrizione superiori.
Aggiornamento delle aree infette e delle zone di protezione/sorveglianza in Italia
L’allegato II sostituisce le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594. Per l’Italia sono elencate aree conseguenti a focolai in suini selvatici e detenuti, con numeri di riferimento ADIS, regioni/province interessate e termine ultimo di applicazione delle misure (ad esempio 12.8.2023 e 22.8.2023).
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata coerente con l’urgenza della situazione epidemiologica.
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